In modo sintetico indichiamo le principali prestazioni (cassa integrazione, congedi parentali, permessi legge 104, servizi di baby-sitting, disoccupazione, pagamento pensioni) sulle quali già sono partite le prime bordate in generale soprattutto dalle forze di minoranza e in particolare dai gruppi che si ritengono penalizzati.
Ad emergenza si risponde con emergenza uguale e contraria. Al decreto legge 18 del 17 marzo 2020 si allineano le disposizioni degli Istituti di previdenza (in prima e quasi esclusiva fila l’Inps) e del Ministero del lavoro per garantire che ai cittadini e ai lavoratori vengano pagate le prestazioni riconosciute dal Governo nel più veloce tempo possibile. Le disposizioni del decreto sono già oggetto di varie critiche, soprattutto dalle categorie che si ritengono penalizzate rispetto ad altre (ad esempio: giornalisti, lavoro domestico, lavori autonomi, ecc.) e perciò è attendibile pensare che varie modifiche saranno introdotte nell’arco dei 60 giorni indicati dalla normativa per la conversione in legge. Al di là comunque di quello che potrà succedere, con il presente intervento diamo una sintetica panoramica di alcuni principali interventi legati al mondo del lavoro, che impattano sulla vita delle persone alle prese con il virus. E per facilitare la lettura della magmatica, confusa e contorta normativa è utile ricorrere a separati capitoli ordinati per materia.
Cassa integrazione.
E’ previsto l’utilizzo esteso della cassa ordinaria, di quella in deroga e dell’assegno ordinario. La Cassa ordinaria denominata “Covid-19 nazionale” (che in realtà è straordinaria in quanto legata al particolare momento che stiamo vivendo) è prevista per le aziende che sospendono o riducono il lavoro, dura 9 settimane nel periodo dal 23 febbraio scorso al prossimo 31 agosto. Questo speciale intervento è riconosciuto senza necessità di fornire alcuna prova del mancato lavoro. L’azienda deve presentare solo l’elenco dei lavoratori beneficiari senza alcuna relazione tecnica. Le integrazioni possono essere pagate dal datore di lavoro e poi richieste a rimborso dell’Inps oppure essere chiesto l’intervento diretto Inps. Oltre alla cassa integrazione è presente un assegno ordinario (legato anch’esso alla sospensione o riduzione del lavoro) per i lavoratori dipendenti da aziende che hanno Fondi di solidarietà di settore o sono iscritte al Fondo di integrazione salariale (Fis) gestito da Inps. Attenzione: da tale assegno sono esclusi i dirigenti. Sono esclusi dalla Cassa integrazione anche i datori di lavoro domestico, con il corollario preoccupante di licenziamenti di colf e badanti che non avranno più un sostegno per la perdita dello stipendio (e talvolta anche del vitto e alloggio).
Congedi parentali.
Introdotto un congedo straordinario di 15 giorni (“congedo Covid-19”) per un solo genitore per nucleo familiare (ma può essere gestito alternativamente), misura a “tempo”, in quanto prevista dal 5 marzo al 3 aprile 2020. Il congedo è gestito dall’Inps ed è previsto per i lavoratori dipendenti, per i parasubordinati, per gli autonomi iscritti all’Inps. Per i dipendenti pubblici provvede direttamente l’Amministrazione di appartenenza. A) Per i figli fino a 12 anni di età sono riconosciuti un’indennità pari al 50% della retribuzione e i contributi figurativi. B) Per i figli da 12 a 16 anni è concessa solo l’assenza dal lavoro senza indennità e contributi. C) Per i figli disabili senza limiti di età ci sono indennità 50% e copertura figurativa, a condizione che siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado oppure ospitati in centri diurni assistenziali. La domanda va presentata direttamente al datore di lavoro e all’Inps secondo le normali procedure. Ma se il figlio ha 12- 16 anni l’Inps è fuori: la domanda è inviata unicamente al datore di lavoro. Più o meno identiche sono le norme per i lavoratori parasubordinati e gli autonomi iscritti all’Inps, ai quali è riconosciuta l’indennità pari al 50% dei compensi per i primi e della retribuzione convenzionale giornaliera per i secondi. Per tutti vige lo stop: niente congedo straordinario se l’altro genitore è disoccupato, o è un non lavoratore o riceve dall’Inps ammortizzatori sociali, o infine ha chiesto il bonus baby-sitter.
Permessi legge 104.
Si amplia il numero dei permessi giornalieri per assistere familiari disabili gravi, stabiliti in tre giorni al mese dalla legge 104/1992. Ebbene, per i mesi di marzo e aprile di quest’anno si aggiungono altri complessivi 12 giorni, per un totale di 18 giorni (9 al mese). I permessi possono essere frazionati a ore ed essere consecutivi nello stesso mese. Anche qui i permessi aggiuntivi: 1) non sono riconosciuti se l’altro genitore è disoccupato, o è un non lavoratore o riceve dall’Inps ammortizzatori sociali, o infine ha chiesto il bonus baby-sitter; 2) sono cumulabili con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
Baby-sitting.
Per i servizi offerti dalla baby sitter c’è un bonus mensile di 600 euro per: a) i genitori con figli sotto i 12 anni al 5 marzo 2020, compresi quelli adottati o affidati; b) per figli oltre i 12 anni con handicap grave iscritti a scuole di ogni ordine e grado, ovvero ospitati in centri diurni assistenziali. La somma viene erogata attraverso il sistema del libretto famiglia (vedi dopo). Stavolta la prestazione è riconosciuta, oltre alle solite categorie di lavoratori sopra indicate, anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps (ad esempio: liberi professionisti). Il bonus può arrivare a 1.000 euro per nucleo familiare per i dipendenti pubblici in prima linea nella lotta al virus quali medici, infermieri, tecnici di laboratorio, operatori sociosanitari, personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato nel campo dell’emergenza epidemiologica. C’è la solita preclusione; il bonus non è riconosciuto se: a) l’altro genitore è disoccupato, o è non lavoratore o fruisce di strumenti di sostegno al reddito; b) se è stato richiesto il congedo Covid19, rispetto al quale è alternativo. E’ invece riconosciuto: 1) con i giorni di permesso retribuito per legge 104 nella forma estesa di 6 + 12 giorni per marzo e aprile; 2) con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave. La domanda per il bonus per servizi di baby-sitting, può essere presentata: 1) per ogni figlio di età inferiore a 12 anni (senza limite per i minori disabili gravi), fermo restando il limite complessivo di 600 euro o di 1.000 euro per il nucleo familiare ammesso al beneficio; 2) attraverso la modulistica ufficiale che sarà messa a disposizione dall’Inps entro la prima settimana di aprile. Il modulo sarà disponibile attraverso: a) il contatto diretto on-line con il sito www.inps.it; b) il contatto on-line con l’Inps chiedendo l’assistenza degli operatori del call-center: numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06.164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante); c) il ricorso ai Patronati. Poi, per avere le somme, gli interessati dovranno registrarsi sul libretto famiglia nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali “libretto famiglia link”; nel contempo dovranno registrarsi come prestatori sulla piattaforma Inps anche i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting.
Pagamento mensile pensioni.
Sono circa 850 mila i pensionati che riscuotono alla posta. Per evitare assembramenti il Ministero del lavoro ha deciso di anticipare il pagamento delle pensioni di aprile, maggio, giugno a qualche giorno precedente. Il primo caso riguarda aprile e i pagamenti giornalieri, diluiti in base all’ordine alfabetico dei cognomi, iniziano dal 26 marzo. Per chi è registrato la pensione può essere ritirata presso le casse self service Atm Postmat, presenti nell’ufficio postale, evitando l’attesa allo sportello. Domande di disoccupazione. I lavoratori licenziati hanno un tempo quasi raddoppiato per poter utilmente chiedere all’Inps il trattamento Naspi (dipendenti), Dis-Coll (parasubordinati) e la disoccupazione agricola. Per le cessazioni dal lavoro dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 l’usuale termine di 68 giorni passa a 128.