Tempi brutti si preannunciano per i ragazzi che vanno a scuola, e di riflesso per la famiglia: in quelle aule il coronavirus è malignamente in agguato. I genitori lavoratori dipendenti possono restare a casa, uno alla volta, per i figli conviventi con meno di 14 anni in quarantena per un contatto coronavirus verificatosi a scuola. pandemia. Il congedo è ammesso per tutto il periodo della quarantena e sono richieste alcune condizioni in capo ai genitori e ai ragazzi. La domanda va presentata all’Inps in via telematica e sono previsti vari casi di incompatibilità
Bruno Benelli.
Lo scolaro in seguito a un contatto da Coronavirus durante la permanenza nel plesso scolastico è costretto a stare in quarantena. Di riflesso sono anche i genitori a precipitare in un surrogato di quarantena per stare vicino al figlio. In questo caso la legge introduce (decreto legge 111/2020) per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato un congedo indennizzato – cosiddetto “congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli” – per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di quarantena del figlio.
A chi spetta il congedo
Se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti a chi spetta il congedo? La risposta è unica: a chi lo chiede, sempreché abbia i requisiti e le condizioni poste dalla normativa in capo al ragazzo e ai genitori. Comunque papà e mamma possono indifferentemente presentare l’istanza ma non per gli stessi giorni. In sostanza possono alternarsi nell’assistenza.
Il congedo è previsto per tutti i casi di quarantena fino al 31 dicembre 2020. Da esso sono esclusi i lavoratori autonomi e i parasubordinati.
Vediamo ora quali sono i requisiti richiesti per poter avere il congedo retribuito.
Requisiti dei genitori
1) Il genitore deve essere un lavoratore dipendente con un rapporto di lavoro in essere. Se non c’è in quel momento prestazione lavorativa niente congedo. E se cessa o è sospeso il rapporto di lavoro durante il congedo, cade il diritto, e le giornate successive a questi due eventi non sono più retribuite.
2) Il genitore non deve svolgere lavoro in modalità agile durante i giorni del congedo, il quale per sua natura sorge proprio perché c’è un’astensione lavorativa anche in forma di smart working.
3) Il genitore deve essere convivente durante tutto il periodo del congedo con il figlio in quarantena. La convivenza – spiega l’Inps – esiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. No al congedo nei casi in cui i due convivano di fatto insieme ma risultino all’anagrafe residenti in due abitazioni diverse.
Requisiti dei figli
1) Il figlio deve essere minore di 14 anni. Già al giorno del compimento dei 14 anni fa perdere il diritto al congedo.
2) Il figlio deve essere in quarantena con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente, e il contatto deve essersi verificato dentro il plesso scolastico.
Durata del congedo
Il congedo è riconosciuto per i periodi di quarantena fino al 31 dicembre 2020 e vale per il periodo disposto dalla Asl. Il congedo è ammesso anche per la quarantena di più figli, ma in caso di periodi che si sovrappongono in parte, per ogni giorno di sovrapposizione viene corrisposta un’unica indennità.
Indennità Inps
Per i giorni di congedo fruiti è garantita al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione e la copertura pensionistica con i contributi figurativi. Ma, attenzione, non per tutti i giorni di calendario che cadono nel periodo di quarantena. Infatti il decreto legge 111 stabilisce che l’indennità è riconosciuta “in luogo della retribuzione”, il che significa che sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti nel periodo.
L’indennità può essere pagata o in modo diretto dall’Inps oppure essere anticipata dall’azienda che poi ne chiederà il rimborso all’Istituto di previdenza. Viene chiarito che le indennità erogate con pagamento diretto costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali.
La domanda
La domanda in via telematica ha a disposizione tre canali: 1) collegandosi direttamente con il portale www.inps.it a condizione che si abbia il codice personale Pin Inps o i codici Spid, Cie, Cns; 2) rivolgendosi al call-center Inps chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); 3) tramite i Patronati.
Nella domanda vanno indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena.
Compatibilità e incompatibilità
Analizziamo ora i casi di compatibilità e incompatibilità del congedo per quarantena scolastica dei figli, casi legati alla situazione familiare e quindi non solo riferiti al genitore che richiede la prestazione, ma anche alle assenze dal lavoro dell’altro genitore anch’egli convivente con il figlio. Assenze che non hanno alcuna importanza e rilevanza se non c’è convivenza.
QUANDO SI
Siamo nel campo della compatibilità nei seguenti casi.
1 – Malattia
In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può avere il congedo, in quanto la malattia è indice della impossibilità di prendersi cura del figlio in quarantena.
2 – Maternità/Paternità
In caso di congedo di maternità/paternità l’altro genitore può fruire del congedo ma solo nel caso in cui la quarantena sia disposta per un figlio diverso da quello per il quale si ha il congedo di maternità/paternità.
3 – Ferie
Si continua ad avere diritto al congedo per quarantena scolastica dei figli anche nei casi in cui negli stessi giorni è in ferie l’altro genitore convivente con il minore.
4 – Aspettativa non retribuita
Analogamente in caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può avere negli stessi giorni il congedo Covid-19.
5 – Permessi e congedi della legge 104
È possibile avere il congedo nelle stesse giornate in cui l’altro genitore convivente con il minore abbia per lo stesso figlio i permessi della legge 104 (giornalieri e mensili), oppure il prolungamento del congedo parentale o il congedo straordinario fino a due anni.
6 – Inabilità e pensione di invalidità
Bene il congedo anche nei casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare il riconoscimento di un handicap grave, o di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità Inps.
7 – Soggetti “fragili”
Il congedo è compatibile quando l’altro genitore è un soggetto con particolari situazioni di fragilità, a prescindere se svolga o meno un’attività lavorativa o un lavoro agile. Per stabilire la “fragilità” dobbiamo rifarci alla circolare 13 del 4 settembre 2020 dei Ministeri lavoro e salute, che parla di maggiore fragilità non solo in relazione all’età, ma anche in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative quali, ad esempio, patologie cardiovascolari, respiratorie, dismetaboliche.
In sostanza il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute rispetto a patologie preesistenti che potrebbero determinare in caso di infezione un esito più grave o infausto.
QUANDO NO
Siamo nel campo della incompatibilità del congedo in discorso in presenza di altre tipologie di assenza dell’altro genitore convivente con il figlio in quarantena.
1 – Congedo alternato
Il congedo non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi. L’Inps chiosa: se arrivano domande da tutti e due i genitori per i medesimi giorni, si accoglierà la domanda presentata cronologicamente prima.
2 – Congedo parentale
Il congedo è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore. Se i giorni sono diversi nessun problema: è possibile avere i giorni di congedo parentale.
3 – Riposi giornalieri
Il congedo non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri per “allattamento” per lo stesso figlio (in genere due ore al giorno, secondo il testo unico della maternità/paternità).
4 – Disoccupati e casalinghi
Niente congedo se l’altro genitore convivente con il minore è disoccupato o comunque non svolge alcuna attività lavorativa (persona casalinga).
5 – Ammortizzatori sociali
Stop al congedo nel caso in cui l’altro genitore, convivente con il minore, non lavora e riceve prestazioni a sostegno del reddito da parte Inps: cassa integrazione, assegno ordinario, disoccupazione Naspi e Dis.coll. Se però il genitore convivente con il minore ha tali prestazioni ma, avendo solo una riduzione dell’orario di lavoro, continua a svolgere attività lavorativa sia pure a orario ridotto, l’altro genitore convivente con il minore è ammesso al congedo.
6 – Lavoro agile, part-time
È incompatibile il congedo con lo smart working del richiedente o dell’altro genitore convivente con il minore negli stessi giorni di fruizione del congedo. L’incompatibilità è presente anche nei casi di part-time durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il minore.