Ampliamento delle possibilità di chiedere il congedo covid-19 retribuito per la quarantena scolastica dei figli sotto i 14 anni, richiesta di lavoro agile per la quarantena di figli da 14 a 16 anni di età, introduzione del congedo, anch’esso retribuito, per la sospensione dell’attività didattica in presenza dei figli. Sono le tre importanti novità varate dalla legge 126/2020, ma subito modificata in parte dal decreto legge 137/2020. E’ un susseguirsi di interventi governativi per correre dietro ai profili, ai grafici, all’ andamento non rettilineo del coronavirus. Dobbiamo perciò anche noi aggiornare le indicazioni fornite in precedenza con la newsletter dedicata alla quarantena scolastica.
Bruno Benelli.
Dividiamo il discorso sulle novità in tema di pandemia in due blocchi: a) congedo per quarantena scolastica; b) congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza.
QUARANTENA SCOLASTICA
Viene ampliato il perimetro entro il quale può essersi verificato il possibile contagio del ragazzo. Non più soltanto dentro il “plesso scolastico”, ma anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motorie in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici sia privati; e anche dentro strutture frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
Anche per questi ulteriori casi di contatto è sempre indispensabile che la quarantena sia stata disposta con provvedimento del dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (Asl) territorialmente competente. Il conseguente congedo riferito a questi luoghi diversi dal plesso scolastico può essere fruito solo dal 14 ottobre 2020, anche se i provvedimenti di quarantena sono disposti prima di tale data.
Tutto questo rispettando sempre le regole di carattere generale che è bene riepilogare per dare senso compiuto al discorso.
Due genitori
Il congedo spetta al genitore che lavora, ovvero a chi dei due genitori lavoratori dipendenti lo chiede. In ogni caso entrambi i genitori possono avere il congedo, ma ovviamente non per gli stessi giorni; in sostanza possono alternarsi nell’assistenza.
Il congedo è previsto per tutti i casi di quarantena fino al 31 dicembre 2020 e da esso sono esclusi i lavoratori autonomi e i parasubordinati.
Vediamo ora quali sono i requisiti richiesti per poter avere il congedo retribuito.
Requisiti dei genitori
1) Il genitore deve essere un lavoratore dipendente con un rapporto di lavoro in essere. Se non c’è in quel momento prestazione lavorativa niente congedo
2) Il genitore non deve svolgere lavoro in modalità agile durante i giorni del congedo, il quale per sua natura è riconosciuto solo perché c’è un’astensione lavorativa anche in forma di smart working.
3) Il genitore deve essere convivente durante tutto il periodo del congedo con il figlio in quarantena. La convivenza esiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente.
Requisiti dei figli
1) Il figlio deve essere minore di 14 anni. Già il giorno del compimento dei 14 anni fa perdere il diritto al congedo.
2) Il figlio deve essere in quarantena con provvedimento del dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente.
Durata del congedo
Il congedo è riconosciuto per i periodi di quarantena fino al 31 dicembre 2020 e vale per il periodo disposto dalla Asl. Il congedo è ammesso anche per la quarantena di più figli, ma in caso di periodi che in parte si sovrappongono, per ogni giorno di sovrapposizione viene corrisposta un’unica indennità.
Indennità Inps
Per i giorni di congedo fruiti è garantita al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione e la copertura pensionistica con i contributi figurativi. Sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti nel periodo. L’indennità può essere pagata o in modo diretto dall’Inps oppure essere anticipata dall’azienda che poi ne chiederà il rimborso all’Istituto di previdenza.
Fino a 16 anni
L’ulteriore modifica introdotta dal decreto legge 137/2020 eleva l’età a 16 anni per cui il genitore può svolgere il lavoro in modalità agile per il periodo (in tutto o in parte) corrispondente alla durata della quarantena disposta nei confronti del ragazzo. Attenzione però: il genitore per il figlio di età compresa tra i 14 e i 16 anni:
1) ha la facoltà di astenersi dal lavoro,
2) ha il diritto di non essere licenziato;
3) ha pieno titolo di mantenere il posto di lavoro, ma perde: a) l’indennità Inps; b) i contributi figurativi per la pensione.
A chi va presentata la domanda? Non all’Inps in quanto in questa evenienza l’Istituto non ha più alcuna figura di attore. Va presentata solamente al proprio datore di lavoro.
La domanda
La domanda all’Inps in via telematica ha a disposizione tre canali: 1) collegandosi direttamente con il portale www.inps.it a condizione che si abbia il codice personale Pin Inps o i codici Spid, Cie, Cns; 2) rivolgendosi al call-center Inps chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); 3) tramite i Patronati.
Nella domanda vanno indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena.
Stesso percorso per la domanda di congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza.
SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA
Il secondo blocco riguarda i casi in cui i ragazzi restano a casa in quanto è sospesa l’attività didattica in presenza e l’insegnamento e l’apprendimento vengono svolti a distanza sulla base di un computer. Tale sospensione deve essere stata disposta con un provvedimento nazionale, ovvero regionale, provinciale, comunale o persino dalle singole strutture scolastiche.
Il congedo riguarda solo i lavoratori dipendenti e i ragazzi conviventi di età inferiore ai 14 anni. Esso può essere fruito e indennizzato solo dal 29 ottobre 2020. E anche in questa evenienza è bene sottolineare che il congedo è ammesso nei casi in cui i genitori non possano svolgere il proprio lavoro in modo agile e in alternativa a tale modalità.
Inps anticipa che prossimamente fornirà indicazioni per i casi di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, in relazione alle specifiche misure restrittive in ambito regionale.
L’ALTRO GENITORE
Ribadiamo il principio secondo cui prima di riconoscere il congedo è necessario verificare l’esistenza di un altro genitore, e se sia convivente con il ragazzo e che tipo di attività svolga. Da questa verifica può risultare il riconoscimento o il diniego del congedo.
No al congedo
No al congedo quando: 1) c’è il contemporaneo svolgimento – da parte dell’altro genitore – di lavoro in modalità agile, anche se dipende da un’altra causa rispetto a quella relativa alla quarantena scolastica, ovvero alla sospensione dell’attività didattica in presenza; 2) c’è già la contemporanea fruizione – da parte dell’altro genitore – del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza; 3) l’altro genitore non svolge attività lavorativa (esempio: mamma casalinga), ovvero è disoccupato, oppure riceve prestazioni a sostegno del reddito da parte Inps: cassa integrazione, assegno ordinario, disoccupazione Naspi, ecc.
Famiglia allargata
In sostanza se un genitore ha il congedo per quarantena scolastica del figlio oppure per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso, l’altro genitore non può avere il congedo negli stessi giorni per quel figlio (come abbiamo detto prima, può averlo in giorni diversi, in alternanza tra coniugi), ma può averlo in contemporanea per un altro figlio avuto da un altro rapporto, a condizione che il genitore dell’altro figlio non abbia chiesto e ottenuto il congedo o il lavoro agile per quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza. Mentre invece è compatibile con il contemporaneo svolgimento, da parte dell’altro genitore, di attività di lavoro in modalità agile, nel caso in cui si tratti di altro figlio in condizioni di disabilità grave.
Compatibilità
La richiesta del congedo è accettata nei casi in cui l’altro genitore sia in malattia, sia in congedo di maternità/paternità (ma solo nel caso in cui la quarantena o la sospensione della didattica sia disposta per un figlio diverso da quello per il quale si ha il congedo di maternità/paternità), sia in ferie, oppure in aspettativa non retribuita, ovvero abbia per lo stesso figlio i permessi della legge 104 (giornalieri e mensili), oppure il prolungamento del congedo parentale o il congedo straordinario fino a due anni.
Congedo riconosciuto anche nella situazione in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare il riconoscimento di un handicap grave, o di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità Inps, ovvero sia riconosciuto come soggetto con particolari situazioni di fragilità, a prescindere se svolga o meno un’attività lavorativa o un lavoro agile.