Estate, è tempo di ferie anche per i lavoratori del settore domestico colf, badanti, baby sitter. In particolare lo è il mese di luglio che, secondo un’analisi di Assindatcolf (associazione dei datori di lavoro domestico, aderente a Confedilizia e componente Fidaldo), risulta essere il periodo più gettonato. Soprattutto dalle lavoratrici straniere che preferiscono approfittare di costi di trasporto più bassi rispetto a quelli del tradizionale mese vacanziero, cioè agosto, mese nel quale per giunta diventa per le badanti difficile allontanarsi dal lavoro, poiché la maggior parte dei parenti delle persone assistite vanno in vacanza.
Qualunque sia l’orario di lavoro colf e badanti hanno diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi. Se il lavoro è inferiore all’anno si riconosce 1/12esimo di 26 per ogni mese di lavoro (2,16 giorni di ferie al mese). Ad esempio, sette mesi di lavoro danno diritto a 15 giorni di ferie.
In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d’inizio del periodo di ferie il lavoratore non ha raggiunto un anno di servizio, spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.
Ferie, esattamente quando?
Un chiarimento a verbale dell’attuale contratto collettivo nazionale di lavoro domestico chiarisce: quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del calcolo delle ferie.
La collocazione delle ferie spetta in base all’accordo tra lavoratrice e datore di lavoro. Tra le due parti quella che in ogni caso decide è il datore di lavoro il quale deve tenere conto “anche delle esigenze del lavoratore”. Come norme le ferie sono fissate da giugno a settembre, ma anche qui possono valere accordi diversi.
Almeno due settimane
Il periodo deve essere in linea di massima continuativo, ma è possibile frazionare le ferie in due periodi all’anno, dietro accordo delle parti. Le ferie vanno fatte per almeno due settimane entro l’anno in cui sono maturate e per le altre due settimane entro i successivi 18 mesi. Facciamo un esempio: ad agosto 2020 la colf può prendere solo due settimane di ferie; le restanti potranno essere fatte entro dicembre 2021, ma in base alla legge di carattere generale italiana ed europea la scadenza può essere prorogata fino a giugno 2022.
Un fatto è comunque certo: le ferie sono “irrinunciabili”, non possono essere monetizzate, devono essere prese nel concreto e non barattate con il denaro. Salvo casi particolari, quali, ad esempio, dimissioni immediate della lavoratrice per cui non c’è stato il tempo di programmare e fare le ferie e quindi sorge il diritto ad avere una indennità sostitutiva.
Ferie ad anni alterni
C’è un’eccezione per i lavoratori di “cittadinanza non italiana” (quindi non solo extracomunitari). Per facilitare il loro “rimpatrio non definitivo” allo scopo di tornare in famiglia è ammesso, dietro richiesta presentata dagli interessati e accettata dal datore di lavoro, l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di due anni. Esempio: la colf non fa le ferie quest’anno e poi nel 2021 si assenterà per due mesi (due volte 26 giorni).
Se le ferie in famiglia si palesano invece come un ritorno definitivo a casa, questa operazione non è ammessa, si torna alla normativa generale.
Paga: come si calcola
Durante le ferie si liquida la stessa paga oraria o mensile di sempre. Per ogni giornata di ferie il lavoratore ha diritto come da contratto collettivo a “1/26esimo della retribuzione globale di fatto mensile”. Traduciamo nel concreto con due esempi. Se la colf lavora 12 ore a settimana con un salario di 8 euro l’ora, per stabilire la paga mensile occorre moltiplicare le 12 ore per 4,33 settimane per arrivare al risultato di 52 ore al mese, pari a un salario di 416 euro. Ed è questa la somma da corrispondere a titolo di ferie.
Identico discorso se la colf lavora con lo stesso salario ma solo, ad esempio, per 4 ore a settimana. In questa ipotesi le ore mensili scendono a 18 e la somma scende a 144 euro. Se invece la colf è pagata una volta al mese, non c’è bisogno di calcoli: già si conosce la paga da dare per le ferie.
Perciò dobbiamo fugare le preoccupazioni di chi ha la colf a ore. Si sente spesso chiedere: “La donna lavora da me per due giorni a settimana, per un totale di 8-9 ore al mese; è mai possibile che debba pagare 26 giorni?”. Nessun dubbio, non è così! Occorre distinguere tra periodo e paga. Un conto è il periodo, cioè 26 giorni, un altro è la paga che nell’ambito dei 26 giorni va riconosciuta solo per i giorni che abitudinariamente vengono retribuiti. Per cui, riferendoci all’esempio: ferie di 26 giorni, paga di 8-9 ore. Se la colf lavora a ore presso più famiglie, ogni datore di lavoro deve concedere le ferie indipendentemente dal comportamento degli altri.
No ferie
Ci sono casi in cui le ferie non possono essere assegnate, per espressa preclusione della legge: non vanno date durante il periodo di preavviso e di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio. Ovviamente durante le ferie continua a implementarsi l’anzianità di servizio.
Vitto e alloggio
E’ possibile che la busta paga del mese di ferie sia più alta di quella normalmente liquidata ogni mese. Capita quando la colf o la badante sono conviventi e hanno oltre al salario vitto e alloggio. Ebbene, anche durante il mese di ferie l’interessata ha diritto a queste due prestazioni, che non potendo essere fruite in natura, sono riconosciute sotto forma di indennità monetaria sostitutiva. Ogni anno viene stabilito il controvalore in contanti: per il 2020 è di 5,61 euro al giorno (1,96 euro per colazione e pranzo, 1,96 per cena, 1,69 per alloggio). Per cui per un mese intero di ferie la busta paga deve essere maggiorata di 168 euro.
Contributi Inps
Sulle somme pagate per ferie vanno calcolati i consueti contributi Inps, come se il periodo di assenza fosse lavorato. Perciò all’appuntamento del prossimo 10 ottobre relativo al versamento dei contributi per il lavoro del trimestre luglio/settembre occorre inserire anche il mese (o il periodo ridotto) dell’assenza per ferie.
Sanatoria, domanda entro il 15 agosto
Con l’occasione è opportuno ricordare che è stato prorogato di un mese il termine entro cui si può presentare domanda di sanatoria per regolarizzare la posizione irregolare o in nero di colf, badanti e baby sitter.
Ora la scadenza è fissata al prossimo 15 agosto, anche se noi riteniamo che essa si proroghi da sola al successivo giorno 20, in quanto una legge di stato ha sospeso – per dare un po’ di respiro ai cittadini – tutte le decorrenze legali e amministrative cadenti nel periodo 1-19 agosto.
Sinteticamente ricordiamo (ne abbiamo già parlato in una precedente newsletter) che il rapporto di lavoro subordinato irregolare oggetto dell’istanza deve avere avuto inizio prima del 19 maggio 2020 e deve ancora esserci al momento della domanda.
La domanda di sanatoria non è gratis. Prima di presentarla occorre: 1) pagare al Ministero del lavoro un contributo forfettario di 500 euro per ogni lavoratore con relativa marca da bollo telematica di 16 euro; 2) pagare successivamente un contributo forfettario relativo alle somme che saranno dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale. La misura di esso e le modalità con le quali va regolarizzato saranno stabilite da un prossimo decreto interministeriale.
Il datore di lavoro deve dimostrare inoltre di avere un certo reddito minimo. Esso non può essere inferiore: a) a 20.000 euro annui, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito; b) a 27.000 euro annui, in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.