COLF E BADANTI IN NERO: C’E’ LA SANATORIA
LA DOMANDA ENTRO IL 15 LUGLIO 2020
Intervento doppio della normativa anti-coronavirus nel settore del lavoro domestico. Sul versante dei lavoratori (bonus) e su quello dei datori di lavoro (sanatoria). Un colpo al cerchio e un colpo alla botte per combinare un pacchetto di proposte volte da un lato a tamponare anche se in modo modesto la perdita della retribuzione e dall’altro ad approfittare dell’occasione per far emergere situazioni di lavoro nero e regolarizzare a prezzi scontati la posizione dei datori di lavoro, e con sospensione di procedimenti penali e amministrativi.
Un’accoppiata che solo il tempo ci dirà se vincente. Per adesso è un tampone (non sanitario) che comunque ha il pregio di sollevare il problema del lavoro domestico, che da sempre ha in sé i germi nefasti dell’evasione e della compressione dei diritti. D’altro canto l’attuale sanatoria non è figlia di madre vedova. Al contrario è ultimogenita di una famiglia molto prolifica in tema di condoni e regolarizzazioni, che suscitano sempre la giusta riprovazione di chi rispetta le regole e paga tutto senza mai ricevere attestati di fidelizzazione con l’Inps.
Tant’è! Ma ora è bene che si passi a esaminare gli aspetti operativi dei due interventi, con un occhio particolare rivolto alla sanatoria che mette in moto un processo normativo, organizzativo, previdenziale e di ordine pubblico di tutto rispetto.
BONUS 1.000 EURO
Colf e badanti hanno diritto a ricevere il bonus di 1.000 euro per il bimestre aprile/maggio 2020. La procedura Inps è attiva: si può presentare la relativa richiesta solo in via telematica. L’Inps controlla i dati e paga ovviamente i due mesi in unica soluzione. In che modo? Secondo le indicazioni fornite al momento della richiesta: accredito su conto bancario/postale, con bonifico bancario/postale; sul libretto postale; con carta prepagata.
Domanda on-line
La domanda va presentata on-line attraverso:
A) contatto on-line con il sito www.inps.it in modo diretto, oppure chiedendo l’assistenza di un operatore del call-center Inps. In entrambi i casi è necessario avere in precedenza il codice di identità personale, il cosiddetto Pin; vanno bene anche le credenziali Spid, la carta di identità elettronica, la carta nazionale dei servizi;
B) in via alternativa si abbandona la pista Inps e ci si rivolge a un ente di patronato.
Ci sono delle condizioni cui è subordinato il pagamento del bonus. Eccole: a) il rapporto di lavoro domestico deve essere o essere stato attivo al 23 febbraio 2020; b) il rapporto deve essere o essere stato di durata superiore alle 10 ore a settimana (anche risultando dalla somma di due o più lavori); c) non ci deve essere convivenza con nessuno dei datori di lavoro.
Le condizioni
Non basta: si devono rispettare alcune condizionalità derivanti dalla incompatibilità del bonus 1.000 euro con la fruizione:
1) del reddito di cittadinanza;
2) del reddito di emergenza;
3) dei vari altri bonus previsti per i lavoratori danneggiati dal Covid-19;
4) di una pensione, fatta eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
5) di redditi derivanti da altri rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato in settori diversi da quello domestico.
Una nota a parte merita il rapporto con il reddito di cittadinanza che prevede l’apertura di una “finestra” nel caso in cui tale reddito sia di importo inferiore al bonus. In questa ipotesi si blocca il bonus e si aumenta la misura del reddito per adeguarla al tetto dei 500 euro al mese.
L’Inps procederà al controllo della veridicità delle autocertificazioni rese dagli utenti. E se non è osservata anche una sola delle condizioni la domanda verrà respinta e, nel caso in cui sia già stato emesso il provvedimento e il relativo pagamento, scatterà la revoca/decadenza del beneficio, con recupero dell’eventuale indebito in caso di dichiarazioni false o mendaci.
SANATORIA
Sanatoria per i rapporti di lavoro domestico irregolari: la relativa richiesta può essere presentata fino a mercoledì 15 luglio. Il decreto-legge 34/2020 si rivolge ai datori di lavoro italiani, ai cittadini di uno stato membro dell’Unione europea, e anche ai cittadini stranieri in possesso di titolo di soggiorno, i quali possono presentare in via telematica all’Inps l’istanza per:
a) concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti in Italia;
b) oppure per dichiarare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare in corso con cittadini italiani o dell’Unione europea.
Come si vede, perciò, la sanatoria per quanto riguarda le persone extracomunitarie si rivolge solo a quelle già presenti qui da noi.
Le condizioni
Condizioni preliminari:
1) il rapporto di lavoro subordinato irregolare oggetto dell’istanza deve avere avuto inizio prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge);
2) deve ancora esserci al momento della domanda.
Le persone che possono essere regolarizzate sono colf e badanti:
a) per assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche se non sono conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza; 2) per lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. I settori di attività sono identificati dal codice Ateco numero 97.00.00.
Conventi e caserme
L’Inps chiarisce che sono equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica anche alcune particolari persone giuridiche, quali:
a) le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi,
b) le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti;
c) le case-famiglia per soggetti portatori di disabilità, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l’assistenza gratuita a fanciulli anziani e ragazze madri, le comunità focolari, le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano.
Per tutte queste situazioni c’è quindi semaforo verde. Il colore invece diventa rosso per: gli alberghi, le pensioni, gli affittacamere e le cliniche private; i collegi-convitti, anche se esercitati senza fine di lucro; i rapporti di lavoro domestico in somministrazione.
Domanda on-line e contributo 500 euro
La domanda di sanatoria non è gratis. Prima di presentarla occorre:
1) pagare un contributo forfettario di 500 euro per ogni lavoratore;
2) acquistare in via telematica la marca da bollo di 16 euro, della quale va indicato il codice a barre;
3) pagare successivamente un contributo forfettario relativo alle somme che saranno dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale. La misura di esso e le modalità con le quali va regolarizzato al momento non si conoscono: ce le dirà un prossimo decreto interministeriale Lavoro, Economia, Interno, Politiche agricole.
Redditi minimi
E proprio perché occorre far fronte a tali spese il decreto condizione l’ok alla procedura di emersione al possesso da parte del datore di lavoro di un certo reddito minimo. Esso non può essere inferiore:
a) a 20.000 euro annui, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito;
b) a 27.000 euro annui, in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.
Attenzione, concorrono a far cumulo per raggiungere il tetto minimo anche i redditi del coniuge e i parenti fino al secondo grado, anche se non sono conviventi. Non basta: per valutare la reale disponibilità economica, il datore di lavoro può anche certificare un reddito esente da dichiarazione annuale e/o certificazione unica.
Nessun limite di reddito viene richiesto al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e che presenta la domanda di sanatoria per l’emersione di un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.
Per utile conoscenza rammentiamo che parenti di primo grado sono genitori e figli; di secondo nonni, nipoti (figli dei figli), fratelli e sorelle.
Pene sospese
Dal 19 maggio 2020 al momento in cui si conclude il procedimento volto all’emersione sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro “per l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale”. La sospensione cessa nel caso in cui il datore di lavoro non presenti l’istanza e nei casi di rigetto o archiviazione della stessa. Non sono tuttavia sospesi i procedimenti per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi del codice penale.