Si chiama Ds-Coll la nuova indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi. Calcolata con lo stesso metodo usato per i lavoratori dipendenti viene pagata al massimo per mezz’anno. E i periodi non sono coperti dai contributi figurativi. La domanda entro 68 giorni dalla perdita del lavoro.
Bruno Benelli
Anche i collaboratori coordinati e continuativi hanno diritto all’indennità di disoccupazione pagata dall’Inps, alla pari (ma con modifiche strutturali) di quella riconosciuta ai lavoratori dipendenti. I collaboratori – meglio noti come parasubordinati o co.co.co. o co.co.pro. – vivono in una terra di mezzo, sono carne e pesce nello stesso tempo: dipendenti per alcuni aspetti, autonomi per altri. Un ibrido che comunque – creando un costo del lavoro meno pesante di quello dei subordinati – è molto ricercato dalle aziende e per questo ha permesso a molti persone, in larga massima giovani, di trovare un lavoro, sia pure precario e temporaneo.
Terminando un rapporto di collaborazione gli interessati hanno diritto all’indennità Inps che, riordinata dal decreto legislativo 22/2015, si chiama “ Dis-Coll”, crasi di “disoccupazione collaboratori” ed è per il momento stabilita in via sperimentale solo per l’anno in corso.
Nel procedente appuntamento abbiamo descritto l’indennità “Naspi” per i lavoratori dipendenti, e ora, sciogliendo la riserva, allarghiamo il discorso ai parasubordinati. Esattamente a quelli che sono iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, non hanno la pensione, non fanno parte delle partite Iva e che perciò versano il contributo più alto, quello del 30,72% dei compensi. Non rientrano in essi gli amministratori e i sindaci delle società.
I requisiti. Questi i requisiti per ottenere l’assegno Inps: a) disoccupazione nel momento in cui presentano la domanda di prestazione; b) tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente alla cessazione dal lavoro; c) nell’anno solare in cui si verifica l’evento disoccupazione, un mese di contribuzione, o in alternativa un rapporto di collaborazione di durata almeno pari a un mese, dal quale abbiano ricavato un compenso almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione (traduzione: abbiano avuto un compenso mensile di almeno 647,83 euro e abbiano versato un contributo di almeno 199,01 euro).
Piccola chiosa: l’Inps continua a chiamare anno solare il periodo di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Sbagliato: esso è anno civile e in questo senso si deve intendere. Perciò chi diventa disoccupato, ad esempio, il 1° agosto 2015 deve avere (requisito b) almeno 3 mesi di contributi nel periodo 1° gennaio 2014 – 30 luglio 2015. Nella stessa logica il mese di contribuzione (requisito c) va ricercato dal 1° gennaio 2015 al 31 luglio 2015.
In realtà tra i requisiti c’è anche quello di presentare ai centri per l’impiego la dichiarazione con la quale si conferma la propria disponibilità a svolgere lavoro nel caso in cui il collaboratore venisse chiamato da qualche azienda. Ma noi non lo indichiamo in quanto questa dichiarazione è già contenuta nel modulo di domanda. Sarà l’Inps poi a metterla a disposizione dei servizi competenti del Ministero del lavoro.
Le condizioni. Il pagamento della prestazione è soggetto anche a due condizioni: 1) permanenza dello stato di disoccupazione; 2) partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Centri per l’Impiego. Questi centri, competenti all’accertamento dello status di disoccupato e alla verifica della conservazione dello stesso anche ai fini delle politiche attive del lavoro, comunicano all’Inps le eventuali cause di decadenza dalla prestazione.
L’indennità. L’indennità massima che l’Inps paga per ogni mese di disoccupazione è di 1.300 euro lordi, soggetta alla tassazione ordinaria Irpef e quindi con riconoscimento di eventuali richieste di detrazioni di imposta. Il sistema di calcolo dell’assegno è il seguente: a) il 75% del reddito medio mensile (derivante da rapporti di collaborazione) risultante dalla media dei compensi ricavati nell’anno precedente (2014) e in quello corrente (2015), divisi per il numero di mesi di contribuzione, fino al tetto di 1.195 euro; b) il 25% delle quote di reddito eccedenti 1.195 euro. Ogni anno questi importi sono rivalutati in base alle variazioni dei prezzi al consumo.
C’è però una riduzione costante dell’indennità mese per mese. A partire dal quarto mese (cioè dal 91° giorno di pagamento) c’è il taglio del 3%. Esempio: indennità pari a 1.000 euro per i primi tre mesi; il quarto scende a 970; poi a 941, ecc.
Per quanto tempo. L’indennità non ha una durata prefissata, come è stabilito per i lavoratori dipendenti, anche se un termine fisso ce l’ha: sei mesi. Tutto dipende da quanto è durato il rapporto (o i rapporti) di collaborazione dal 1° gennaio dell’anno precedente al momento dello stop lavorativo (nel nostro caso, per seguire l’esempio precedente, 1° gennaio 2014 – 31 luglio 2015). Se i mesi di contribuzione sono stati, ad esempio, otto l’assegno sarà pagato per quattro mesi; se sono stati quattordici sarà pagato per sei.
Non è previsto l’accredito di contributi figurativi, per cui il periodo sia pure indennizzato non sarà valido per la pensione.
La domanda. Occorre presentare apposita domanda all’Inps, esclusivamente in via telematica, entro il termine (a pena di decadenza: vale a dire, chi non lo rispetta perde completamente il diritto) di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione. L’indennità spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno; se la domanda è presentata successivamente a tale data, l’assegno spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.Come si vede, niente prestazione per i primi sette giorni di disoccupazione. Può capitare che nel corso dei sessantotto giorni la persona entri in maternità oppure debba essere ricoverata. In entrambi i casi il termine per la presentazione della domanda resta sospeso per un periodo pari alla durata dei due citati eventi, e riprende a decorrere per la parte residua dalla data in cui cessano gli eventi.
I ricorsi. Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati contro i provvedimenti adottati dagli uffici Inps è il Comitato amministratore per la Gestione speciale. Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo: a) online collegandosi al sito www.inps.it (tramite codice Pin rilasciato dall’Istituto); b) tramite i patronati e gli intermediari dell’Istituto, che lo presenteranno tramite i propri servizi telematici.