Il bonus che in questi tempi di Covid-19 ha per oggetto la salute dei bambini allarga il proprio raggio di azione. Dal baby sitting ai servizi integrativi per l’infanzia. Inizialmente previsto solo per la baby sitter, ora ingloba i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa, fino a giungere ai servizi innovativi per la prima infanzia. Vediamo qual è la platea dei beneficiari, come si chiede la somma, quali sono i documenti da presentare, insomma tutte le condizioni poste dal cosiddetto decreto rilancio (d.l. 34/2020).
Fino al 31 luglio 2020 è riconosciuto il bonus, finora introdotto per pagare in parte il lavoro della baby sitter, per la iscrizione dei figli ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia.
E’ una novità che viene riconosciuta per le stesse categorie di lavoratori indicate per i servizi di baby sitting ed esattamente:
1) dipendenti del settore privato;
2) parasubordinati e professionisti iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps;
3) autonomi iscritti all’Inps, cioè artigiani, commercianti, agricoli;
4) autonomi non iscritti all’Inps, vale a dire i professionisti iscritti alle Casse pensionistiche di categoria (avvocati, ingegneri, consulenti, commercialisti, ecc.);
5) lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie: medici; infermieri; tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari;
6) personale dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica.
L’Inps chiarisce che anche il personale del servizio nazionale (esempio: medici di base, pediatri delle Asl) ha diritto al bonus, ma con un distinguo: non essendo dipendente Asl si presenta come titolare di un rapporto di lavoro autonomo libero-professionale, e perciò con diritto al bonus di importo inferiore (vedi dopo).
Le strutture alternative
Ecco quali sono le strutture che rientrano nel perimetro del bonus: centri e attività diurne; centri con funzione educativo-ricreativa; ludoteche; centri di aggregazione sociale; centri per le famiglie; centri diurni di protezione sociale; centri diurni estivi; servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia; servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco; servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori.
L’età dei figli
Il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia spetta: a) per i figli minori fino a 12 anni di età alla data del 5 marzo 2020; b) per figli di qualunque età se disabili gravi.
L’importo massimo una tantum è: a) di 1.200 euro; b) di 2.000 euro per le persone prima indicate ai numeri 5) e 6).
Se nel nucleo familiare ci sono due o più figli minori si può chiedere il bonus per tutti, ma anche in questa ipotesi non può essere superato l’importo complessivo (1.200 o 2.000 euro), in quanto esso è riferito al nucleo familiare e non alla persona.
Incompatibilità
Prima di entrare nel merito della domanda è opportuno chiarire che i bonus non possono essere fruiti se l’altro genitore:
1) è in congedo Covid-19;
2) è disoccupato o non lavoratore;
3) sta riscuotendo qualche ammortizzatore sociale a sostegno al reddito perché ha sospeso o del tutto cessata l’attività lavorativa.
Al contrario ok al bonus se l’altro genitore: a) lavora in modalità agile (smart working); b) è in cassa integrazione ad orario ridotto; c) è un lavoratore, ma in quel momento è in congedo di maternità o parentale, oppure in ferie.
Pagamento diretto
Il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia è pagato in modo diretto al richiedente (senza passare attraverso il sistema libretto famiglia valido per il bonus baby sitting), secondo le scelte personali indicate nella domanda: accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con Iban o bonifico domiciliato presso Poste italiane (ovvero in contanti). A proposito del contante si ricorda che vige sempre la norma (legge 214/2011) che non permette tale forma di pagamento per importi superiori a 1.000 euro. Risultato? Se si ha diritto al bonus intero nessuno potrà averlo in moneta corrente; e sarà lo stesso Inps a bloccare la domanda e invitare l’interessato a formulare un nuovo sistema di pagamento. Nel caso in cui sia stato in precedenza chiesto il bonus baby sitting non consumato per intero è possibile ora chiedere questo integrativo , ma solo per la differenza, di modo che tra l’uno e l’altro sia sempre rispettato il limite di 1.200 o 2.000 euro.
La domanda
La domanda può essere presentata in tre modi. Vediamoli.
- A) On-line direttamente al sito www.inps.it al seguente indirizzo: sezione “Servizi online” > “Servizi per il cittadino” > autenticazione con una delle credenziali di seguito elencate > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby- sitting”. Ciò è possibile a condizione che il soggetto sia conosciuto o conoscibile dall’Inps; serve perciò una autenticazione derivante da una delle seguenti credenziali: Pin ordinario o dispositivo rilasciato dall’Inps; Spid di livello 2 o superiore; carta di identità elettronica 3.0 (Cie); carta nazionale dei servizi (Cns). Chi non ha alcuna credenziale deve, prima di presentare la domanda, attivarsi per farsela assegnare in via telematica.
- B) Attraverso il call-center Inps, anche in questo caso munito di credenziale. Si telefona al numero verde 803.164 da rete fissa in forma gratuita o al numero 06. 164164 da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dal proprio gestore.
- C) Rivolgendosi ai servizi gratuiti degli Enti di patronato. In questo caso non serve l’autenticazione personale, in quanto viene usata nei confronti dell’Inps quella del Patronato.
I documenti
Per ottenere il pagamento il genitore richiedente deve:
a) allegare alla domanda la documentazione attestante l’iscrizione ai centri e alle altre strutture che offrono servizi integrativi per l’infanzia (fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.);
b) indicare i periodi di iscrizione del minore (non oltre la data del prossimo 31 luglio) con un minimo di una settimana;
c) quantificare l’importo della spesa da sostenere;
d) indicare codice fiscale o partita Iva del centro o della struttura prescelti.
Attenzione: il bonus viene corrisposto integralmente solo nel caso in cui siano prenotate tutte le settimane ricadenti nel periodo indicato, fermo restando la possibilità di presentare più domande per periodi diversi in caso di iscrizione successiva del bambino anche presso altra struttura.
E’ possibile utilizzare il bonus, se ci sono ancora gli spazi, in quota parte per il baby sitting e in parte per i servizi integrativi.
BRUNO BENELLI.