Liberi professionisti e collaboratori (co.co.co.)
1) A chi di essi ha ottenuto il bonus di 600 euro nel mese di marzo viene riconosciuta la prosecuzione della somma anche per il mese di aprile. Siamo a quota 1.200 euro.
2) Ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è concesso per il mese di maggio il bonus di 1.000 euro, ma solo a condizione che comprovino di avere subito una perdita di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019.
3) Parimenti ai co.co.co. iscritti alla gestione separata Inps non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie è pagato il bonus di 1.000 euro per il mese di maggio.
4) Riconoscimento del bonus di 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020, già concesso nel mese di marzo, ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (avvocati, giornalisti, commercialisti, medici, geometri, ecc.). Anche per loro siamo a quota 1.800 euro. Il bonus è riconosciuto solo a coloro che alla data di presentazione della domanda non hanno un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o una pensione.
Ma in questo momento l’indennità è in stand by. E lo potrà essere fino al 19 luglio prossimo, dal momento che la definizione dei requisiti, delle modalità e dei termini di pagamento sarà stabilita da un successivo decreto interministeriale (lavoro – economia), che se la prende comoda, potendo vedere la luce entro sessanta giorni. In atteso di esso gli enti e casse di previdenza dei professionisti non possono ricevere le domande da parte degli iscritti né pagare alcunché.
Autonomi e altre categorie
1) Ai lavoratori autonomi iscritti all’Inps (agricoli, artigiani, commercianti) viene pagato il bonus di 600 euro, già riconosciuto per il mese di marzo, anche per il mese di aprile 2020.
2) Identico pagamento negli stessi termini per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, compresi quelli in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori.
3) Idem per i lavoratori del settore agricolo.
4) Bonus di 600 euro mensili, per il bimestre aprile-maggio, è dato ai lavoratori dipendenti e autonomi che per colpa del virus hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro; ciò a condizione che non abbiano: a) un altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, b) una pensione.
5) Identica situazione per i lavoratori dello spettacolo ex Enpals: bonus di 600 euro al mese per il bimestre aprilemaggio, se non hanno un rapporto di lavoro dipendente o una pensione.
6) Bonus di 600 euro per aprile-maggio anche ai lavoratori sportivi che collaborano con la società Sport e Salute Spa.
Ma c’è anche un’altra opportunità per i lavoratori iscritti all’ex Enpals, fondo sportivi professionisti: cassa integrazione massima di 9 settimane, periodo aprile-maggio, a chi ha una retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro.
Colf e badanti
Anche al lavoro domestico viene riconosciuto un piccolo appoggio economico. Si tratta di un’indennità di 500 euro mensili – periodo aprile-maggio 2020 -, in favore dei lavoratori domestici (colf, badanti, baby sitter) che rispettano le seguenti condizioni: a) alla data del 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali; b) non sono conviventi col datore di lavoro; c) non hanno altre indennità riconosciute per il virus; d) non hanno il reddito di emergenza (vedi dopo) o il reddito di cittadinanza a determinate condizioni; e) non sono titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità; f) non hanno rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso da quello domestico.
Attenzione: la incompatibilità con il reddito di cittadinanza non è assoluta. Può infatti avere diritto al bonus 500 euro anche la lavoratrice che appartiene a un nucleo familiare con un reddito di cittadinanza di misura inferiore al bonus. In questo caso non si paga il bonus, si continua a corrispondere il reddito, ma lo si aumenta della differenza e lo si porta a 500 euro.
Reddito di emergenza (Rem)
Nasce il reddito di emergenza, dopo quella di cittadinanza. E’ di 400 euro ed è destinato ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica, individuati secondo specifici requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali (ad esempio: Isee inferiore a 15.000 euro). Il Rem è pagato dall’Inps in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400-800 euro in relazione alla composizione del nucleo. Chi ritiene di averne diritto deve presentare la richiesta on line entro il mese di giugno 2020. Dal 22 maggio l’Inps ha aperto la procedura on-line alla presentazione delle domande. Va bene la presentazione anche tramite i Caf e i Patronati.
Cassa integrazione e assegno ordinario
Si modifica il trattamento ordinario di integrazione salariale e all’assegno ordinario: i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
Congedi per figli di età fino a 12, 14, 16 anni
A) Il periodo di congedo per i lavoratori dipendenti del settore privato – indennizzato dall’Inps con una somma pari al 50% della normale busta paga – sale a 30 giorni complessivi. E’ riconosciuto ai genitori che hanno figli fino ai 12 anni di età e può essere fruito entro il termine del 31 luglio 2020. Tenuto conto del congedo previsto inizialmente di 15 giorni, ora il beneficio si estende al periodo complessivo 5 marzo/31 luglio. Durante le assenze – che possono essere fruite in modo alternato da entrambi i genitori lavoratori dipendenti – spetta l’accredito gratuito dei contributi figurativi per evitare qualsiasi danno alla futura pensione derivante da salari ridotti.
B) Finché è presente lo stato di emergenza epidemiologica i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, hanno diritto a lavorare in modalità agile anche in assenza di accordi individuali alle seguenti condizioni: 1), tale modalità è compatibile con le caratteristiche della prestazione; 2) nel nucleo familiare non vi è altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa; 3) non vi è genitore non lavoratore.
C) C’è infine un “congedo lungo” per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno figli minori di 16 anni, congedo riconosciuto per l’intero periodo in cui sono sospesi i periodi educativi per l’infanzia (asili nodo e scuola materna) e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Il congedo: 1) non riconosce alcuna indennità né contribuzione figurativa; 2) garantisce il divieto di licenziamento e la conservazione del posto di lavoro.
Baby sitting
Il bonus raddoppia: da 600 euro passa a 1.200 euro massimi, che diventano 2.000 euro per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato.
C’è anche un sistema alternativo. Il bonus è pagato direttamente al genitore per la iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativi e ricreativa, ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Chi chiede questo bonus per i servizi integrativi per infanzia (esempio: nidi e micronidi per bambini 3-36 mesi, sezioni primavera 24-36 mesi, spazi gioco 12-36 mesi, servizi in contesto domiciliare, ecc.) non può avere anche il bonus asili nido.
Permessi: totale 36 giorni
I permessi retribuiti della legge 104 (tre giorni al mese) per la cura e l’assistenza di familiari disabili – già potenziati da ulteriori sei giorni per i mesi di marzo e aprile (+ 12) – sono ora potenziati di altri sei giorni per i mesi di maggio e di giugno (+12). Ricapitolando, nel quadrimestre marzogiugno 2020 i permessi nel complesso salgono a 36 giorni (12 come dotazione ordinaria e 24 aggiuntiva per il Covid19). Se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti del settore privato il permesso è alternativamente assegnato a chi dei due ne chiede l’ok, in giorni non necessariamente consecutivi.
Disoccupazione Naspi
Ulteriore proroga del riconoscimento dell’indennità di disoccupazione Inps dei lavoratori dipendenti (Naspi) e dei collaboratori coordinati e continuativi (Dis-Coll). Se l’indennità è scaduta entro il periodo 1° marzo – 30 aprile 2020 scatta la proroga di altri due mesi. Proroga non riconosciuta alle persone che hanno ricevuto il bonus di 600 euro, quello assegnato al lavoro domestico, agli sportivi.
L’importo dell’assegno è pari a quello dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.