CUMULO GRATUITO PER TUTTE LE PENSIONI
Con la legge di bilancio 2017 i dirigenti possono cumulare i contributi versati alle Casse dei liberi professionisti (ingegneri, avvocati, commercialisti, ecc.). Chi ha chiesto la ricongiunzione e la sta pagando può bloccare il piano di ammortamento e farsi restituire le somme, a condizione che non sia stata pagata anche l’ultima rata e che quindi la procedura non sia divenuta definitiva.
Cumolo gratuito dei contributi versati in due o più Casse di previdenza. E’ un argomento sempre all’ordine del giorno dei lavoratori dipendenti e autonomi, tra cui in particolare dirigenti di aziende industriali, i quali nell’arco della vita lavorativa hanno quasi sempre avuto due assicurazioni: una Inps e l’altra Inpdai, ora diventato Inps. Ma questa è la situazione per così dire ordinaria. Ce ne sono altre, in cui gli interessati hanno avuto un periodo di lavoro assicurato, ad esempio, all’Enpals (ora Inps) come lavoratori dello spettacolo, oppure all’Inpdap (ora Inps), come dipendenti statali o di qualsiasi altra pubblica amministrazione, oppure infine a una Cassa di previdenza dei liberi professionisti (consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ecc.). Oppure sono stati lavoratori autonomi, iscritti alle gestioni speciali Inps, o parasubordinati, iscritti alla gestione separata Inps. E non si esclude neanche la possibilità che siano (o siano stati) sacerdoti – anche di confessioni acattoliche – con tanto di contributi versati al Fondo clero.
Con la legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) è stato allargato il raggio di azione del cumulo con innovazioni interessanti che hanno reso più scorrevole ricorrere a questa possibilità. In realtà il disegno di legge conteneva ancora una restrizione non riconoscendo analogo diritto ai periodi di iscrizione e contribuzione alle casse di liberi professionisti. Restrizione tanto meno spiegabile perché contenuta in una norma che rappresentava un’apertura del cumulo a situazioni finora non ammesse. Ma all’ultimo momento il Parlamento si è fatto un esame di coscienza e ha inserito nell’elenco dei beneficiari anche gli interessati, iscritti alle Casse private e alle Casse privatizzate. Sicché ora il panorama è completo e un attuale dirigente iscritto all’Inps può cumulare, ad esempio, i periodi di avvocatura o di ragioniere. Ma sempre rispettando per la pensione i requisiti richiesti dalla legge per ogni singolo Fondo o Cassa. Solo quando sono rispettate le condizioni di ogni gestione, può applicarsi il cumulo.
Ricordiamo le importanti novità del cumulo a partire dal 1° gennaio 2017.
A – Il cumulo è riconosciuto anche per ottenere la pensione anticipata che nel 2017 viene assegnata a chi, indipendentemente dall’età, ha raggiunto 42 anni + 10 mesi di versamenti contributivi se uomo, e 41 anni + 10 mesi se donna. Ovviamente occorre raggiungere anche i requisiti – eventualmente diversi e più elevati – previsti nell’altro Fondo.
B – Il cumulo è ammesso anche se in una gestione è stato raggiunto il requisito contributivo minimo per la pensione (in genere 20 anni), il che rende completa la possibilità di sfruttare il cumulo. In sostanza se si hanno, ad esempio, 21 anni di Inps e 14 anni di Inpgi (giornalista professionista), il cumulo è applicabile. Fino al 31 dicembre 2015 ciò era impossibile.
C – Chi chiede il cumulo avendo raggiunto i requisiti posti dalle varie gestioni, va in pensione dal mese successivo. E’ esclusa l’attesa dell’apertura della finestra (ben 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 per la pensione anticipata) che connota in negativo l’altro similare istituto della totalizzazione.
E’ opportuno ricordare che nella nostra legislazione esistono già da tempo cumuli speciali, nel senso che valgono solo per due Casse, le quali hanno stilato tra loro una specie di convenzione per costruire una corsia preferenziale e avvalersene al momento della pensione (in realtà è la legge che ha varato gli specifici provvedimenti). Ricordiamo il rapporto stretto Inps-Inpgi che risale al 1955 in base al quale nella pensione dei giornalisti sono sempre calcolati i contributi da lavoro dipendente Inps. Identica situazione con Enpals per i dipendenti dello spettacolo, e con i lavoratori autonomi (agricoli, artigiani, commercianti). Ebbene queste specialità esistono ancora e quindi gli interessati hanno la possibilità di giocare con due assi e scegliere la carta più conveniente: il cumulo generale o il cumulo speciale.
Ora chi sta pagando la ricongiunzione, scelta perché in quel momento non c’era (scusate il bisticcio di parole) altra scelta, ha la possibilità di bloccare i pagamenti ,di recedere da essa e di chiedere indietro le rate pagate all’Inps. Tutto ciò a condizione che non sia stato raggiunto il diritto a pensione e non sia stato completato sino all’ ultima rata il pagamento dovuto. Simile discorso va fatto per recedere dalla richiesta di pensione in totalizzazione , domanda che è ancora in fase amministrativa. Qui non si parla di restituzioni in quanto l’istituto è gratuito.
Passiamo a chiusura dell’articolo a due esemplificazioni riferite alla pensione di vecchiaia.
1) Il dirigente con contribuzione all’Inarcassa in qualità di ingegnere chiede la pensione con il cumulo. Potrà ottenerla a condizione che abbia raggiunto i requisiti chiesti dai due fondi. Mentre in Inps il diritto è legato all’età di 66 anni + 7 mesi (uomo) e 65 + 7 (donna) e al versamento di almeno 20 anni di contributi, l’Inarcassa vuole 66 anni (uomini e donne) e 32 anni di contributi. Il che significa che costui potrà avere la pensione se avrà l’età Inps e la contribuzione Inarcassa.
2) Il dirigente con contribuzione alla Cassa ragionieri avrà la pensione di vecchiaia di libero professionista con 66 anni + 7 mesi di età (uomini e donne) e con 31 anni di contributi. Può chiedere, in sostituzione, una pensione di vecchiaia anticipata con 63 anni + 4 mesi di età e 20 anni di contributi. Ma dovrà con il cumulo rispettare anche i requisiti Inps , dimostrando nel complesso di avere almeno 66 anni + 7 mesi di età (anche se donna ) e 20 anni di contributi.
Ultima notazione ma di fondamentale importanza. Con il cumulo si riesce a raggiungere il diritto alla pensione ma senza alcuna influenza sulla misura. Ogni Cassa liquida la propria quota di pensione in base ai contributi versati presso di sé, e poi l’Inps paga una sola prestazione mensile ricavata dalla somma di ogni quota.