Il Parlamento ha emanato due provvedimenti con i quali si crea un percorso “dolce” verso la quiescenza attraverso la riduzione dell’orario di lavoro, mantenendo ugualmente il diritto alla pensione piena e si viene incontro alle prime esigenze delle lavoratrici che hanno subito violenza di genere attraverso il riconoscimento di un congedo pagato e dei completi contributi per la pensione. Di seguito il secondo articolo sul congedo alle donne violentate.
“DONNE VIOLENTATE: TRE MESI DI CONGEDO PAGATO”
Il congedo alle donne violentate è previsto dal decreto legislativo 80 del 15 giugno 2015, ma solo ora l’Inps ha pubblicato le procedure da rispettare per chiedere il congedo senza perdere lo stipendio. E’ una norma di alto contenuto sociale che riguarda le lavoratrici dipendenti dei settori pubblico e privato. Ma è bene subito chiarire che questo piccolo risarcimento economico non è previsto per i rapporti di lavoro domestico. Niente beneficio per colf, baby sitter e badanti. E per le parasubordinate è previsto solo il congedo senza indennizzo.
Le disposizioni Inps riguardano le lavoratrici del settore privato, in quanto per quelle pubbliche l’indennità di congedo è pagata direttamente dall’amministrazione secondo quanto previsto per le prestazioni di maternità.
Presupposti. Per avere l’indennizzo occorre rispettare due presupposti posti dalla legge.
A – La donna deve avere un rapporto di lavoro subordinato in corso di svolgimento con l’obbligo di lavorare.
B – Dopo la violenza la donna è stata inserita in un percorso di protezione certificato da: 1) servizi sociali del Comune; b) oppure dai centri antiviolenza; c) oppure dalle case rifugio.
Congedo. In presenza dei due presupposti sorge il diritto della donna ad avere il congedo e l’indennità da parte dell’Inps.
1 – Congedo spetta per il periodo massimo di 3 mesi equivalenti a 90 giorni di previsto lavoro. Di conseguenza un mese equivale a 30 giorni di astensione effettiva dal lavoro.
2 – Il congedo può essere terminato entro il tempo massimo di 3 anni a partire dall’inizio del percorso di protezione.
I 3 mesi possono essere chiesti tutti insieme oppure in forma frazionata. Se nel giorno non c’è obbligo di lavoro (esempio: festivo non lavorativo, aspettativa, pausa contrattuale, ecc.) non spettano sia il congedo, sia l’indennizzo. Quindi se la lavoratrice ha un’attività di lavoro – è un esempio – su cinque giorni la settimana e indica un periodo di congedo per due settimane consecutive dal lunedì della prima settimana al venerdì della seconda, il sabato e la domenica tra le due settimane non solo calcolati, sono al di fuori dell’intervento Inps.
Nei rapporti a tempo determinato o nei casi di licenziamento il congedo non è fruibile dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Frazionamento. Il frazionamento è fatto su base giornaliera o anche oraria. Su questa seconda modalità l’Inps precisa che: a) se la modalità oraria è prevista dalla contrattazione il congedo è fruibile secondo le modalità contrattuali; b) in assenza, l’ora è intensa pari al numero di ore ridotto alla metà di quello medio giornaliero del periodo di paga precedente.
Indennità. Indennità Inps pari al 100% dell’ultima retribuzione con riferimento alle sole voci fisse e continuative. Essa è pagata alla donna attraverso l’anticipazione in busta paga che ne fa l’azienda. In alcuni casi però il pagamento è fatto direttamente da Inps senza il tramite del datore di lavoro: ciò è previsto per operaie agricole, stagionali, dello spettacolo a termine o a prestazione.
Per i periodi di assenza spettano i contributi figurativi per pensione. Questo vale per le lavoratrici del settore privato. Se si tratta di dipendenti pubbliche il problema non si pone. Per loro è previsto lo stipendio vero e proprio e non l’indennità e quindi gli Enti datori di lavoro pagano su di esso i normali contributi obbligatori.
La domanda. Ecco cosa deve fare la donna per ottenere congedo e l’indennizzo.
1) Deve preavvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, salvi casi di oggettiva impossibilità
2) deve indicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo
3) deve consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione.
Per consentire le necessarie verifiche la donna è tenuta altresì a presentare domanda all’Inps di regola prima dell’inizio del congedo (al limite anche lo stesso giorno di inizio dell’astensione. La domanda, fino al completamento dei necessari sviluppi procedurali, è presentata in modalità cartacea utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet al seguente percorso: www.inps.it >modulistica > digitare nel campo “ricerca modulo” il seguente codice: SR165.
Nella domanda la lavoratrice indica il periodo di congedo richiesto. Si ribadisce che se il periodo indicato comprende giornate non lavorative (es. domeniche o festivi), il congedo va computato ed indennizzato avuto riguardo alle sole giornate di prevista attività lavorativa.