Dieci giorni obbligatori, uno facoltativo: anche i padri, lavoratori dipendenti del settore privato, hanno titolo all’indennità di maternità. La legge vuole che anche gli uomini traffichino con biberon e pannolini, dietro compenso di una somma pari al 100% della retribuzione e dei contributi figurativi per la pensione. E tutto ciò entro i primi cinque mesi della nascita o dall’adozione del bambino. Da quest’anno la tutela è riconosciuta anche nel caso di morte perinatale del figlio. Come si presenta la domanda? Con quali documenti? E a chi? Vediamolo insieme.
Bruno Benelli.
Dieci giorni di congedo obbligatorio più uno di congedo facoltativo. In tema di maternità è questo il pacchetto degli interventi stabiliti per il 2021 (per gli eventi avvenuti dal 1° gennaio di quest’anno) in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. Nel complesso undici giorni per favorire la vicinanza del papà al figlio entro i primi cinque mesi di vita. Se si tratta di adozione i mesi si contano dall’ingresso del bambino nella nuova famiglia (adozione nazionale) o dall’ingresso in Italia (adozione internazionale).
Da uno a dieci giorni
Ci riferiamo alla legge Fornero 92/2012 che ha permesso al papà di un bambino di assentarsi dal lavoro (un solo giorno) mentre la mamma può essere ancora in congedo obbligatorio. Questa possibilità è stata ora ampliata dalla legge di bilancio 178/2020 per il 2021: dai sette giorni dell’anno scorso si passa ai dieci attuali. L’assenza è obbligatoria, nel senso che l’uomo deve farla per forza. Ma non è detto che i giorni vadano presi in via continuativa; possono essere richiesti a singhiozzo, secondo le scelte e i bisogni personali. Una sola operazione non è ammessa: frazionare il periodo di congedo a ore.
Congedo aggiuntivo
Queste assenze giornaliere non tolgono nulla alla madre in quanto si aggiungono a quelle della donna. Perciò l’indennità è complessivamente pagata per dieci giorni al padre e un minimo di cinque mesi alla madre (due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo il parto effettivo, tenendo conto anche degli eventuali giorni di differenza tra le due date. In molti casi il congedo di 2+3 può essere modificato in 1+4 e, se c’è l’avallo del medico, in 0 + 5). Dieci e non undici, perché la richiesta dell’uomo del giorno facoltativo sottrae un giorno al congedo della donna. Per questo è necessario che ci sia una dichiarazione scritta della donna che attesti di essere d’accordo, dichiarazione che va inviata ai datori di lavoro dell’uomo e della donna.
Eventi 2020
Poiché la domanda va presentata entro cinque mesi è possibile che ci sia nei primi mesi dell’anno in corso una richiesta riferita a un evento risalente agli ultimi mesi del 2020. Ebbene, in questa evenienza i padri hanno diritto a soli sette giorni di congedo obbligatorio, anche se fruiti nell’anno 2021.
Morte perinatale
La legge di quest’anno ha ampliato l’intervento anche al caso di morte perinatale del bimbo. Le indicazioni dell’Istituto superiore della sanità (Iss), e le definizioni utilizzate dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), parlano del periodo compreso tra l’inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi sette giorni di vita del minore. Ma l’Inps, grazie al parere favorevole del Ministero del lavoro, amplia la tutela all’evento avvenuto nei primi dieci giorni di vita del minore. Di conseguenza il congedo può essere preso, sempre entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, anche nei dieci giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita).
Dalla tutela restano esclusi i padri i cui figli sono deceduti successivamente al decimo giorno di vita.
Parto plurimo
Se arrivano due gemelli, o comunque si tratta di parto plurimo, e sono adottati/affidati più di un ragazzo, il congedo resta unico.
Indennità Inps
Il padre ha diritto per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo a un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione. Chi paga? Occorre distinguere: a) paga direttamente l’Inps; b) anticipa il datore di lavoro che poi chiede all’Istituto di previdenza il rimborso. La prima ipotesi riguarda i lavoratori agricoli, gli stagionali, i lavoratori domestici, i disoccupati o i sospesi dal lavoro senza diritto agli ammortizzatori sociali, i precari del mondo dello spettacolo.
Negli altri casi si applicano le operazioni di conguaglio come previsto per l’indennità di maternità in generale.
Comunicazione all’azienda
A – Per avere i giorni di congedo il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni, e – se richiesti in relazione all’evento nascita – sulla base della data presunta del parto.
A sua volta il datore di lavoro comunica all’Inps le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens in occasione del versamento mensile dei contributi.
B – Se si tratta di congedo facoltativo il padre lavoratore deve allegare alla richiesta una dichiarazione, con la quale la madre attesti di non chiedere il congedo di maternità a lei spettante per un giorno, con conseguente riduzione del congedo di maternità. La dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre a cura di uno dei due genitori.
Poiché è possibile essere in congedo in modo contemporaneo da entrambi i genitori la riduzione viene applicata nel giorno finale del congedo obbligatorio della madre.
Compatibilità con altre indennità
I congedi possono essere chiesti anche durante il periodo indennizzato per indennità di disoccupazione, e di cassa integrazione. In tali periodi è prevalente l’indennità di maternità rispetto alle altre prestazioni a sostegno del reddito, che pertanto diventano incumulabili. In entrambi i congedi sono riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare.
Trattamento previdenziale
Per gli undici (o dieci) giorni di congedo il lavoratore ha diritto ai contributi figurativi di modo che non si possa verificare un danno, sia pure modestissimo, alla pensione.
La contribuzione è riconosciuta anche se il periodo di congedo obbligatorio cade in un momento in cui l’interessato non ha alcun rapporto di lavoro in atto, in quanto esso si configura come un diritto aggiuntivo a quello della madre e autonomo rispetto ad esso, vale a dire spettante comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. Ma c’è una condizione: il padre deve avere all’atto della domanda almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.