DISOCCUPAZIONE: DA MAGGIO UN PO’ PIU’ DI TUTELA
L’indennizzo (Naspi) fino a 1.300 euro al mese per un massimo di due anni. E’ possibile chiedere il pagamento anticipato in unica soluzione dell’assegno mensile se si vuole iniziare un’attività autonoma o di impresa individuale. Domanda telematica all’Inps entro l’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Diritto ai contributi figurativi e all’assegno per il nucleo familiare.
Bruno Benelli
Naspi: l’acronimo non è accattivante, ma se badiamo al sodo è più che accettabile. La nuova assicurazione sociale per l’impiego (qualifica altisonante per nasconderne, quasi per pudore, la vera natura e cioè indennità di disoccupazione) è sicuramente migliore della precedente Aspi, introdotta dalla riforma Fornero. Migliore sia in relazione ai requisiti contributivi per averla, sia sotto l’aspetto della misura e della durata. Con l’era Renzi l’assegno Inps a partire dal 1° maggio 2015 fa un piccolo salto di qualità e quantità e il destino ha voluto che l’’assegno abbia debuttato proprio il giorno della festa del lavoro … che non c’è.
I licenziamenti. In base al decreto legislativo 22 del 4 marzo 2015 possono avere l’assegno tutti i lavoratori subordinati in stato di disoccupazione involontaria, nella quale rientrano anche le dimissioni per giusta causa, le risoluzioni consensuali decise in sede delle procedure di conciliazione obbligatoria e – su parere del Ministero del lavoro – i licenziamenti disciplinari.
Sono esclusi da questa normativa: i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e tutti gli operai agricoli.
Requisiti. Occorre avere alcuni requisiti contributivi, certamente più favorevoli di quelli chiesti da decenni, e rispettare – vedi dopo – una condizione. Bastano: a) 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione; b) 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.
Scompaiono i vecchi tradizionali requisiti dei 2 anni di anzianità assicurativa e 1 anno di contribuzione nel biennio precedente. La differenza è notevole.
Quanto paga l’Inps. La misura dell’assegno Inps fluttua in relazione alla misura della busta paga, esattamente della retribuzione sulla quale si versano i contributi previdenziali, riferita agli ultimi 4 anni. Come si calcola lo stipendio mensile? Si sommano le retribuzioni dei 4 anni, si divide il risultato per il numero di settimane in cui sono stati versati i contributi e l’ulteriore risultato si moltiplica per 4,33.
A questo punto si paga l’assegno pari a tre quarti (75%) di tale retribuzione, percentuale ridotta a un quarto (25%) sulle quote superiori a 1.195 euro lordi. In ogni caso c’è lo stop: l’Inps non riconosce più di 1.300 euro lordi al mese. Questi due valori sono rivalutati ogni anno in relazione alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo.
Ma c’è in agguato una riduzione dell’assegno per tutti, tetto o non tetto. Dal quarto mese la Naspi si riduce del 3% ogni mese. Supponiamo che l’assegno iniziale sia di 1.000 euro. Ebbene, dopo i primi tre mesi scenderà a 970 euro, poi a 941, poi 913, e così via.
Per quanto tempo. L’indennità viene pagata dagli uffici come al solito ogni mese. Per quanto? Per un numero di settimane pari alla metà di quelle coperte dai contributi negli ultimi 4 anni: perciò al massimo per 2 anni (104 settimane). Dal 2017 il blocco si fermerà a 1 anno e mezzo (78 settimane). Non ci sono più le diverse durate legate all’età degli interessati, come era stato statuito in questi ultimi anni.
Contributi figurativi. Durante il periodo indennizzato il disoccupato ha diritto ai contributi figurativi gratuiti per la pensione e, se del caso, all’assegno per il nucleo familiare. I contributi sono rapportati alla retribuzione sulla quale viene calcolata dall’Inps l’indennità, ma comunque entro il limite pari a un salario di 1,4 volte superiore all’importo massimo della Naspi (cioè 1.300 euro più 1,4 = 1.820 euro). Questo fatto potrebbe portare un danno alla futura pensione. Ma la norma corre ai ripari e nel calcolo della pensione non terrà conto delle “retribuzioni figurative” se sono inferiori alla retribuzione media pensionabile ottenuta senza considerarle. In questo caso però saranno comunque considerati in pensione i periodi ai fini dell’anzianità contributiva.
Attenti all’8° giorno. La domanda del lavoratore va presentata in via telematica con tre percorsi a scelta: 1) collegamento diretto con il sito www.inps.it tramite Pin; 2) collegamento con Inps tramite call-center 803.164 da rete fissa e 06.164164 da rete mobile; 3) richiesta a un Ente di patronato.
Attenzione alle scadenze: c’è a questo proposito una particolare “scaletta”.
A) Se si presenta entro l’8° giorno dall’inizio dello stato di disoccupazione l’assegno viene pagato dall’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il che significa che per i primi 7 giorni il disoccupato resta sempre, come si suol dire, a bocca asciutta.
B) Se si presenta dopo l’8° giorno l’assegno viene pagato dal giorno successivo alla domanda.
C) Se si presenta dopo il 68° giorno è “kaputt”: si perde il diritto e l’Inps respinge la richiesta.
Abbiamo detto che occorre rispettare anche una condizione per mantenere il diritto all’assegno: rispettare la regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti. Paroloni purtroppo in larga parte vuoti stante la situazione endemicamente opaca dei Centri per l’impiego (ex uffici di collocamento).
Tutto e subito. Non è detto che il disoccupato debba restare, scusate il bisticcio di parole, solo disoccupato in attesa della rimessa mensile da parte Inps. L’interessato può intraprendere un percorso più “attivo”: chiedere la liquidazione anticipata, pronta cassa, dell’intero importo che gli spetta e non gli è stato ancora pagato (questa decisione infatti può essere presa anche durante i mesi successivi e non necessariamente al momento della perdita del lavoro). Questa soluzione è ammessa come incentivo ma solo: 1) per avviare un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale; 2) per sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il socio svolge anche attività lavorative.
In queste due ipotesi si perde il diritto ai contributi figurativi e l’eventuale diritto all’assegno per il nucleo familiare.
La domanda di liquidazione cash va fatta in via telematica entro 30 giorni dall’inizio della nuova attività o della sottoscrizione della quota.
Al lavoro. E’ possibile svolgere lavoro subordinato durante il periodo indennizzato. Non si perde il diritto a condizione che: a) il lavoro non superi i 6 mesi; b) oppure, indipendentemente dalla durata, il lavoro non superi il reddito minimo (oggi pari a 8.000 euro) escluso dall’imposizione fiscale. Ovviamente la prestazione Inps viene bloccata e l’interessato potrà tornare ad averla una volta cessato il lavoro.
Più o meno norme analoghe sono previste per attività autonome o di impresa individuale.
Decadenza. Ci sono anche ipotesi di decadenza dalla Naspi. La norma le individua nel modo seguente: 1) perdita dello stato di disoccupazione; 2) inizio di un lavoro subordinato, o autonomo, o di impresa individuale senza comunicarlo all’Inps; 3) raggiunto diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata; 4) diritto all’assegno ordinario di invalidità (ma in questo caso l’interessato ha possibilità di scelta: o assegno di invalidità o Naspi).
Tre facce. La nuova indennità di disoccupazione in realtà si presenta con tre facce. In aggiunta alla Naspi ci sono: a) l’Asdi, che riguarda i lavoratori dipendenti in situazione di particolare bisogno e che si aggiunge alla Naspi per altri 6 mesi; b) il Dis.Coll. che riguarda esclusivamente i lavoratori parasubordinati.
Per non appesantire il servizio con troppe specifiche e tecniche informazioni parleremo di esse in un prossimo appuntamento.