Congedo Covid-19. Poiché sono stati prorogati i periodi di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, anche il congedo speciale viene prorogato fino al prossimo 3 maggio, sempre nel solito limite di 15 giorni. Più che attuale diventa perciò esaminare il vasto complesso di congedi e permessi riconosciuti ai lavoratori dipendenti.
Diritti incrociati.
La disposizione che ha introdotto il congedo di 15 giorni per avere sospeso il lavoro onde curare i propri figli – di età fino ai 16 anni – in seguito alla pandemia è una norma di tranquilla applicazione, presa in favore dei lavoratori dipendenti, i parasubordinati e gli autonomi iscritti all’Inps. Ma che sia tranquilla è solo un’apparenza! Stabilire con certezza e senza errori chi ne abbia diritto nell’ambito del nucleo familiare è operazione complessa. Vale per il padre o anche per la madre? Può essere preso da tutti e due? E se uno dei due genitori è in congedo parentale si perde il diritto al congedo? Bastano queste poche domande per comprendere come la delimitazione del campo di applicazione del congedo non è facile. Proviamo a sciogliere qualche nodo della intricata matassa. E lo facciamo attraverso piccoli capitoletti che possano facilitare la corretta comprensione e conseguente applicazione della normativa.
Padre e madre.
Tutti e due i lavoratori hanno diritto al congedo (e alla relativa indennità pari al 50% della retribuzione se il figlio non ha superato i 12 anni), che può essere preso a giorni non necessariamente consecutivi. Ma è più che altro un modo dire: infatti se in un giorno il congedo è preso da un genitore c’è la preclusione per l’altro. Possono fare, come si dice, un po’ per uno, ma sempre entro il tetto dei 15 giorni. E c’è da tenere conto di una preclusione: il congedo non è ammesso se l’altro genitore sta ricevendo ammortizzatori sociali Inps (esempio: cassa integrazione, assegno ordinario, indennità Naspi, ecc.), oppure se è disoccupato, o infine se è un non lavoratore. Per questa ultima definizione si intende un soggetto che non è in stato di disoccupazione e non ha alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
Lavoratore disoccupato.
La presenza di un coniuge disoccupato inibisce, come abbiamo visto, il diritto al congedo per l’altro. Ma chi è disoccupato? E’ la persona priva di impiego che dichiara la propria immediata disponibilità al lavoro e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. Può anche continuare nel frattempo a lavorare ma a condizione che il reddito non superi 8.145 euro lordi annui, ridotti a 4.800 euro se si tratta di lavoro autonomo.
Coniugi separati o divorziati.
In caso di separazione o divorzio come va interpretato il nucleo familiare? Occorre riferirsi alla cosiddetta famiglia anagrafica, vale a dire alle persone iscritte nello stesso stato di famiglia. I coniugi separati o divorziati sono due nuclei diversi, ma continuano a fare parte dello stesso nucleo familiare se risiedono nella stessa abitazione. E ciò vale anche se, pur abitando insieme, risultino in due stati di famiglia distinti. Conclusione: perché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che: a) abbiano due diverse residenze; b) oppure sia stato disposto l’affido esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori, l’unico quindi che potrà chiedere il congedo.
Malattia e maternità.
Se un genitore (nell’ambito dello stesso nucleo familiare) è in malattia, è ammesso il congedo Covid-19 per l’altro, data la presunzione che l’ammalato non possa assistere il figlio. Esito diverso se si tratta di maternità. La presenza di un genitore in maternità esclude che possa essere riconosciuto il congedo per lo stesso figlio. Ma se i figli sono due e la maternità riguarda un solo figlio, per l’altro può essere chiesto il congedo Coronavirus.
Ferie e lavoro agile.
Chi presta attività in casa con il sistema “smart working” non pone alcun ostacolo al coniuge che chiede il congedo. Identica situazione si presenta nel nucleo in cui un genitore sia in ferie e l’altro chieda il congedo nello stesso periodo. Congedo che viene riconosciuto anche quando l’altro coniuge è in aspettativa non retribuita, situazione questa che esclude la possibilità di qualificarlo come soggetto disoccupato o non lavoratore.
Part-time e lavoro intermittente.
Un genitore chiede il congedo 15 giorni mentre l’altro partner lavora a part-time o svolge lavoro intermittente. E’ possibile riconoscerlo? Inps risponde di sì, e anche durante le giornate di pausa contrattuale del lavoratore.
Chiusura attività commerciale.
La sospensione dell’attività di lavoro autonomo è stata disposta in via obbligatoria. Perciò – non essendo una cessazione di attività – è compatibile con la richiesta del congedo Covid-19.
Intreccio congedo – permessi.
Nel campo dell’assistenza ai figli disabili gravi è bene chiarire quali diritti possono essere azionati in contemporanea o in alternativa di altri.
A – In questo mese di aprile il lavoratore dipendente può avere il congedo e in contemporanea (anche se ovviamente in giorni diversi) i tre giorni di permesso al mese in base alla legge 104/92, peraltro anche aumentati di altri sei giorni (misura per il momento valida solo per i mesi di marzo e aprile) per un totale di nove giorni.
B – Il congedo è riconosciuto anche al lavoratore che per assistere il figlio ha chiesto il prolungamento del congedo parentale o persino il congedo straordinario (fino a due anni), e tutto ciò anche se riferito alla cura dello stesso figlio. C – Stessa situazione nei casi in cui le prestazioni sono fruite dall’altro coniuge. Per cui è possibile avere il congedo 15 giorni nelle stesse giornate in cui l’altro genitore presente nel nucleo familiare stia avendo i permessi legge 104, o il prolungamento del congedo parentale o sia in congedo straordinario.
Patologie oncologiche.
Una normativa a parte esiste per i lavoratori dipendenti che vivono in una condizione di rischio – certificata dagli organi medico-legali – per una presente immmunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita. Fino al 30 aprile 2020 costoro hanno diritto a svolgere lavoro agile da casa (smart working), ovviamente a condizione che questo particolare modo di lavorare sia compatibile con la prestazione normalmente richiesta dal contratto.