Il dirigente che vuole andare a casa prima della normale età pensionabile può scegliere tra richiesta dell’Ape (prestito pensionistico con carico di restituzione) o di Rita (rendita integrativa temporanea anticipata). Con Rita occorre essere lontano dalla pensione di vecchiaia al massimo 5 anni, che diventano 10 per gli inoccupati da oltre due anni. Si può azzerare tutto il montante accumulato per avere una Rita sostanziosa, oppure chiederne solo una parte per mantenere il diritto alla pensione integrativa, anche se in formato ridotto.
Pensione complementare “Rita”: non ha fatto in tempo a venire alla luce che già è stata modificata. Creata quale strumento di politica previdenziale volto a introdurre nell’asfittico sistema italiano un po’ di flessibilità e ad attenuare le asperità della legge 214/2011 (legge Fornero), viene ora dalla legge di bilancio 2018 “sganciata” dalla pensione di base e dai requisiti dell’Ape volontario: da gennaio 2018 ha iniziato a vivere di vita esclusivamente propria. Ora non è più necessario avere la pensione obbligatoria di base (pensione 1.0) per ottenere la pensione integrativa (pensione 2.0). Quest’anno lo “sganciamento” opera anche con l’Ape volontario (prestito pensionistico da restituire in 20 anni), per cui non deve più seguire i requisiti previsti per quest’ultima prestazione: ha requisiti personali che le consentono di spiccare il volo senza ulteriori impedimenti. E soprattutto senza dover farsi carico di una restituzione in quanto vengono richiesti al fondo pensione di appartenenza i soldi propri.
Contribuzione definita.
Risultato? E’ davvero nata, nell’ambito del sistema complementare, una nuova forma di pensione. Vediamo allora quali sono i requisiti chiesti da chi è iscritto anche a una forma pensionistica complementare gestita da un fondo a “contribuzione definita” (nel senso che è conosciuta la misura dei contributi da pagare ma non il risultato pensionistico finale) e non anche a prestazione definita (è l’inverso: si stabilisce la misura della pensione finale, per raggiungere la quale è possibile che la misura dei contributi nel corso degli anni abbia fluttuazioni in relazione all’andamento dei mercati finanziari).
Requisiti: due pacchetti.
I requisiti, da possedere al momento della presentazione dell’istanza si articolano in due alternativi pacchetti secondo quanto richiamato da Covip con nota 888 dell’8 febbraio 2018. Sono i seguenti.
1) Primo pacchetto: a) cessazione dell’attività lavorativa; b) entro cinque anni dal momento in cui si smette di lavorare si deve raggiungere l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza (attualmente 66 anni + 7 mesi, ma dal prossimo anno 67 anni tondi); c) al momento della domanda si devono avere almeno 20 anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza (esempio: Inps); d) e sempre al momento della domanda si devono avere 5 anni di iscrizione e contribuzione al fondo pensionistico cui si chiede la Rita.
2) Secondo pacchetto: a) cessazione dell’attività lavorativa; b) essere disoccupato dopo la cessazione dell’attività lavorativa per più di 24 mesi; c) avere raggiunto l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine di inoccupazione; d) avere almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Estratti conto.
Non è più necessario presentare le apposite attestazioni Inps sull’anzianità contributiva raggiunta. Il Fondo ritiene di fare a meno dell’Istituto di previdenza sul requisito dei 20 anni, e di ricavare il risultato: 1) dall’estratto conto integrato (Eci) rilasciato dal “casellario dei lavoratori attivi”, accessibile online dal sito Inps; 2) oppure dagli estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori interessati; 3) da dichiarazioni sostitutive, ove ciò sia ammesso dalla forma complementare, corredate anche dall’impegno scritto del dichiarante di produrre, in caso di richiesta, la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese.
Attenzione: non viene presa in considerazione l’ipotesi che il soggetto nel corso del raggiungimento dei 5 o 10 anni per maturare l’età anagrafica possa raggiungere prima i requisiti per la pensione anticipata. La “prossimità” è chiesta esclusivamente per la pensione di vecchiaia.
Montante: intero o parziale.
Gli iscritti ai fondi possono quindi su base volontaria anticipare il momento del pensionamento, avvalendosi, in tutto o in parte, della posizione individuale accumulata fino a quel momento, decidendo di togliere dal Fondo tutto il montante, oppure di toglierne una sola parte. E ciò fino al momento in cui verranno raggiunti i requisiti di accesso alla pensione nel sistema pensionistico obbligatorio. La decisione è esclusivamente riservata al diretto interessato secondo le proprie opportunità. E qualunque sia la scelta la conseguente, Rita (intera o ridotta rispetto al montante accumulato) verrà direttamente pagata dal Fondo di appartenenza.
Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale, l’iscritto conserva il diritto di fruire delle ordinarie prestazioni (in capitale e in rendita, ma anche in eventuali anticipazioni) che matureranno sulla porzione residua di montante individuale, che continua ovviamente a essere nel portafoglio della forma pensionistica complementare.
Che fine fa il residuo montante? Se non ci sono indicazioni da parte dell’iscritto, inserite nella domanda di Rita, il gruzzolo verrà riversato nel comparto più prudente, comparto che sarà indicato nel modulo di domanda. Comparto che comunque nel corso del tempo potrà essere cambiato dall’interessato, il quale avrà anche la facoltà di revocare il pagamento di Rita.
Ape o Rita.
La scelta: Ape e/o Rita. Attenzione: non è più richiesto che il soggetto abbia chiesto l’Ape. E’ infatti rimessa alla scelta dei lavoratori la possibilità di avvalersi dell’Ape e della Rita in modo congiunto ovvero alternativo. In sostanza ogni interessato può chiedere Rita per due motivi. 1) Avere più soldi in tasca per fare fronte alla restituzione delle somme pagate dall’Inps sotto forma di Ape. In buona sostanza si tolgono – in tutto o in parte – le quote versate al Fondo per dirottarle sulla restituzione del prestito Ape. In questo modo: a) da un lato si perde la futura pensione complementare, b) dall’altro si riduce o si annulla del tutto il peso della restituzione. 2) Ottenere subito la pensione complementare dal Fondo ed evitare di chiedere l’Ape. In questo modo si va ugualmente in pensione subito, ma si evitano i problemi legati alla restituzione.
Modulo di richiesta.
Per quanto riguarda la gestione dell’evento la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) invita i fondi a predisporre due documenti: a) un documento che spieghi le caratteristiche della “rendita integrativa temporanea anticipata”, nel quale dovrà essere data evidenza delle condizioni prescritte dalla normativa, delle periodicità previste per il frazionamento e delle modalità di pagamento; b) un modulo per la richiesta della prestazione.
Rata modificabile.
Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell’incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso. Perciò nel modulo andrà evidenziato che l’importo della rata potrà subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell’andamento dei mercati finanziari e andrà consigliato di scegliere opzioni di investimento coerenti con il ridotto orizzonte temporale residuo. Il documento inoltre dovrà indicare chiaramente gli importi che saranno addebitati per il pagamento di ogni rata ovvero una tantum. In caso di decesso dell’iscritto in corso di Rita il residuo montante corrispondente alle rate non erogate sarà riscattato dai familiari superstiti secondo le regole relative alla premorienza. Secondo Covip alle rate di Rita si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le pensioni obbligatorie di base.
SCARICA LA NEWSLETTER 12.02.2018