A DICEMBRE AUMENTA IL CARO-COLF: FESTIVITA’, TREDICESIMA, TRF
A dicembre ogni datore di lavoro domestico deve fare fronte al pagamento del normale salario (giornaliero, o settimanale o mensile) per il lavoro svolto. Ma ad esso va aggiunta la tredicesima, che in genere, ma non sempre, è pari alla retribuzione di dicembre. Ma ci sono anche le festività nazionali infrasettimanali che vanno pagate a prescindere, cioè per il solo fatto della loro presenza. E, tanto per aggiungere carne al fuoco, c’è la possibilità, se la famiglia è d’accordo, di liquidare anche la quota del trattamento di fine rapporto maturata nel corso dell’anno. Insomma, tre uscite aggiuntive di cui tenere prioritariamente conto nel programmare lo shopping e i regali legati alle festività di Natale e Capodanno.
Bruno Benelli.
Ripartiamo il servizio su tre capitoli: tredicesima, festività, trattamento di fine rapporto.
TREDICESIMA
Arriva Natale ed è tempo di tredicesima per colf e badanti, da pagare: 1) nella misura massima – pari a una mensilità di salario – per le lavoratrici in servizio dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno; 2) in misura ridotta se il lavoro non è stato completo; in questa ipotesi la tredicesima va pagata in tanti dodicesimi dell’importo globale per quanti sono stati i mesi di lavoro. Quindi, è un esempio, se la colf è stata assunta il 7 giugno 2020 a fine anno il datore di lavoro deve pagare 7/12esimi della somma globale.
Il momento giusto
La normativa stabilisce che la somma matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto di lavoro e per la parte non liquidata dagli enti preposti.
Qual è il momento opportuno per liquidare la somma? Non c’è una data stabilita, il contratto collettivo nazionale del lavoro domestico parla di pagamento “in occasione del Natale e comunque entro il mese di dicembre”.
Busta paga mensile
La gratifica va calcolata sulla retribuzione di dicembre. Se però la colf lavora in modo irregolare (esempio: per tre mesi a 15 ore a settimana, per sei mesi a 24 ore, e per tre mesi a 10 ore), la tredicesima va calcolata in base alla media mensile di tutte le buste paga corrisposte. In questa evenienza si prende il salario complessivamente pagato nell’anno, si divide la somma per 12 e il risultato è appunto la tredicesima.
Ad esempio, se per tre mesi la colf ha ricevuto un salario mensile di 350 euro, per sei mesi di 600 euro e per tre mesi di 250 euro, possiamo stabilire in 5.400 euro la retribuzione globale annua e in 450 euro quella media mensile. La tredicesima sarà pagata nella misura di 450 euro, anche se in dicembre la busta paga ha un diverso importo.
Vitto e alloggio
Per la lavoratrice che riceve anche vitto e alloggio il datore di lavoro deve maggiorare la tredicesima del rateo riferito al controvalore in contanti di vitto e alloggio. Quest’anno il valore è di 5,61 al giorno e perciò la tredicesima va aumentata di questa cifra, cioè 168 euro per il mese intero. In sostanza nel mese di dicembre le interessate hanno titolo a stipendio ordinario, tredicesima, vitto e alloggio in natura, vitto e alloggio in contanti.
La tredicesima va sempre pagata, anche se la colf a ore lavora in contemporanea per altre famiglie: ogni datore di lavoro deve pagare la propria, secondo i calcoli sopra indicati.
No Inps
Sulla tredicesima (e sulle prestazioni in natura trasformate in euro) non vanno calcolati i contributi Inps, per cui il valore mensile del contributo Inps di dicembre è sempre identico a quello degli altri mesi. Non sono dovuti i contributi perché il datore di lavoro, nel determinare il valore del salario orario sul quale è rapportato il contributo Inps, ha dovuto tenere conto del rateo orario della tredicesima. E quindi in pratica i contributi sulla gratifica natalizia sono pagati mese per mese, anzi ora per ora.
FESTIVITA’
Quanti sono i datori di lavoro che pagano a colf e badanti la festività nazionali e infrasettimanali?
E’ sensazione comune che non siano molti. Soprattutto quelli che si avvalgono di lavoro domestico a ore, a mezzo servizio, a giorni alterni, ecc. Nel corso dell’anno le festività sono 12, di cui 11 giorni identici per tutti e uno no, in quanto legato al santo patrono.
Tre a dicembre
Il maggior numero di esse riguarda proprio il mese di dicembre: l’Immacolata Concezione di martedì 8 (Immacolata Concezione) venerdì 25 e sabato 26 (Natale e Santo Stefano). Gli interessati, ammettiamo pure la buona fede, ritengono di essere esenti da tale pagamento perché la colf, ad esempio, lavora solo due giorni a settimana (tipo: lunedì e giovedì), cioè in giorni in cui comunque la colf non avrebbe lavorato anche se fossero stati feriali e non festivi.
Il calcolo
Non è così: le festività vanno pagate sempre, “a prescindere” come avrebbe sintetizzato il grande Totò. Lo dice la legge, lo conferma il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro domestico: alla colf va data la paga giornaliera anche se in forma ridotta, esattamente 1/6 (un sesto) del salario settimanale.
Per applicare bene la conta ricorriamo a un esempio: colf a ore, lavora 5 ore al giorno per 4 giorni a settimana, con un orario complessivo di 20 ore settimanali e con una retribuzione oraria di 8 euro (pari a 40 euro nel giorno lavorato). Ecco il calcolo: 8 euro × 20 ore settimanali: 6 = 26,66 euro. Non più dunque 40 euro ma una cifra inferiore. In dicembre essendo tre le festività comunque da indennizzare la somma lievita a 80 euro.
Se c’è attività
Somma che cresce in modo incisivo se per caso la famiglia e la lavoratrice si accordano per lavorare anche nel giorno di festa. In questo caso occorre dare in pratica più di due volte il salario. Seguitiamo nell’esempio. Poiché per una giornata di lavoro riceve 40 euro (5 ore per 8 euro l’ora), l’interessata ha diritto: a) a 26,66 euro quale compenso obbligatorio per la festività; b) a 40 euro per il lavoro che ha comunque svolto nella festività, rinunciando al riposo; c) a 24 euro quale maggiorazione del 60% sulla paga di 40 euro. Risultato? La giornata costerà al datore di lavoro 90,66 euro.
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
E’ possibile che colf e badanti chiedano la liquidazione della quota del trattamento di fine rapporto maturata nel corso del 2020. E’ una richiesta legittima? Di fronte a essa come deve comportarsi il datore di lavoro? Diciamo subito che per legge generale non è possibile pagare il tfr prima che sia terminato il rapporto di lavoro, salve comunque le possibilità di anticipi legati a ben determinate cause (acquisto casa, problemi sanitari, ecc.). Però per il lavoro domestico si fa eccezione ed è permesso spezzettare la prestazione in periodi temporali (un anno, ogni due anni, ecc.).
Decide il datore di lavoro
Perciò il datore di lavoro deve decidere in base a sue personali valutazioni, non essendo legato ad alcun vincolo legale o giuslavoristico. Può dire di no, può dire di sì. In questo secondo caso devono essere rispettate due condizioni: 1) la richiesta deve provenire dalla lavoratrice e non essere imposta dal datore di lavoro; 2) il riconoscimento deve essere limitato al 70% della quota maturata nell’anno e non all’importo intero. Il restante 30% verrà liquidato al termine del rapporto di lavoro con l’aggiunta delle varie periodiche rivalutazioni di legge.