A cura di Bruno Benelli.
Assegno unico universale: lo starter sta per dare il segnale di partenza. Con il 1° marzo milioni di lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi, liberi professionisti, disoccupati, casalinghi hanno titolo agli assegni familiari nella nuova versione assegno unico. Per la maggioranza delle persone la prestazione porterà un aumento delle entrate familiari, ma per molti potrà essere un pari e patta o persino un passo indietro.
L’importo della prestazione è più o meno alto in relazione alla composizione del nucleo familiare, allo status personale delle persone, al livello dei redditi e dei patrimoni consacrato dall’attestato Isee. Approfondiamo alcuni aspetti della legge 230/2011, quelli che più interessano in questo primo momento, in cui il procedimento scalda i motori e prende avvio. Per una più facile memorizzazione della materia molto complessa (siamo in Italia, il legislatore e l’Inps ce lo ricordano) abbiamo preferito usare il sistema dei “capitoletti”.
A) Domanda. La domanda – che va ripetuta ogni anno – è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo marzo – febbraio dell’anno successivo, attraverso i soliti canali:
1) collegamento con il portale web Inps, o direttamente o con richiesta di assistenza al call-center, 2) ricorso a Ente di patronato.
B) Chi presenta la domanda. La domanda può essere presentata da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, minorenne o maggiorenne fino ai 21 anni. Per i disabili non c’è limite di età.
La domanda per i figli a carico è presentata dal genitore una volta sola per tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con possibilità di aggiungere ulteriori figli in ipotesi di nuove nascite in corso d’anno.
C) Figlio non ancora nato. L’assegno è dovuto fin dal settimo mese di gravidanza, ma non può essere chiesto prima della nascita perché occorre indicare nella domanda il codice fiscale del neonato.
D) Figli maggiorenni: i requisiti. I figli maggiorenni (18-21 anni) devono rispondere a uno dei seguenti requisiti:
1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolgimento del servizio civile universale.
E) Figlio soggetto e oggetto. Una situazione particolare si presenta nei casi in cui il genitore ha a carico un figlio sopra i 18 anni. Ebbene, la legge ammette che possa essere il figlio a presentare la domanda per sé stesso. In sostanza l’assegno è chiesto da un soggetto che ha per oggetto sé stesso, quantunque sia a carico di un altro soggetto ai fini Irpef e sia parte del medesimo nucleo familiare ai fini Isee. La domanda del figlio sostituisce quella del genitore, anche nel caso in cui quest’ultimo l’abbia già presentata per tale figlio. E se il figlio non convive non perde il diritto a condizione che sia a carico del genitore, non sia coniugato e non abbia a sua vola figli. La domanda del figlio è invero necessitata nei casi in cui costui sia orfano di entrambi i genitori.
F) Chi paga chi. L’assegno è corrisposto dall’Inps ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo.
Anche nel caso di genitori separati o divorziati, gli interessati possono scegliere in pagamento in misura “intera” o “ripartita”. Ciò comunque vale anche per genitori coniugati.
G) Pagamento come. Si possono scegliere varie modalità di riscossione dell’assegno. Si può chiedere l’accredito su conto corrente bancario o postale, su carta di credito o libretto di risparmio; l’accredito sulla carta assegnata a chi ha il reddito di cittadinanza; in contanti presso uno qualsiasi degli sportelli postali.
H) Pagamento quando. L’assegno è di norma pagato entro la fine del mese successivo alla domanda e viene fatto dalla Banca d’Italia che in questo caso svolge il servizio di cassa per conto Inps. Poi la rimessa agli interessati viene assolta mese per mese.
I) Pagamento da quando. Per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Se invece la domanda è presentata successivamente, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.
L) Calcolo rata mensile. La rata dell’assegno è stabilita in base all’Isee presente al momento della domanda. Poi nei mesi di gennaio-febbraio dell’anno successivo si operano gli eventuali conguagli in base al nuovo Isee aggiornato al 31 dicembre. Chi presenta la domanda a marzo 2022 in presenza di Isee riceverà le rate sulla base di tale attestato. Nei mesi di gennaio-febbraio 2023 si guarderà invece all’Isee valido al 31 dicembre 2022 con possibilità di operare conguagli rispetto alla misura della rata inizialmente calcolata. L’assegno è riconosciuto anche a chi non presenta l’attestato Isee: in questa evenienza si paga la rata più bassa.
M) Le abolizioni. L’assegno unico porta con sé l’abolizione di alcune misure aggiuntive riconosciute in questi ultimi anni:
a) premio alla nascita, il cosiddetto bonus mamma domani;
b) l’assegno di natalità, cioè il bonus bebè;
c) gli assegni per il nucleo familiare;
d) detrazioni fiscali (che restano per tutti gli altri familiari a carico e per gli stessi figli se di età superiore ai 21 anni).
Resta invece in vita il bonus asili nido.
N) Detrazioni fiscali. Continuano ad applicarsi le detrazioni per figli a carico di età pari o superiore a 21 anni, mentre sono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni fiscali per figli minori di tre anni, per figli con disabilità, per le famiglie con più di tre figli a carico e infine l’ulteriore detrazione fiscale di 1.200 euro per le famiglie numerose. Se sono disabili le detrazioni fiscali sono cumulabili con l’assegno.
Perciò per i figli maggiorenni si creano due situazioni:
a) fino ai 21 anni si applica la normativa dell’assegno unico;
b) oltre i 21 anni si annulla l’assegno e risorgono le detrazioni fiscali, sempreché siano rispettati i requisiti di legge.
O) Chi vince, chi perde. Che l’assegno sia un vantaggio per milioni di lavoratori-cittadini è un fatto indubbio. Si pensi, per dirne una, ad artigiani, commercianti, agricoli autonomi, inoccupati: ricevono l’assegno, ma senza avere mai pagato il contributo per la vecchia Cuaf (cassa unica assegni familiari), mentre i lavoratori dipendenti sono stati costretti a pagarla (pur senza poter ricevere l’assegno per il nucleo familiare), anche se negli ultimi anni l’aliquota è stata fiscalizzata.
Al di là di questo caso vince (nel senso che riceve un maggiore beneficio rispetto al passato) che ha l’Isee più basso. Ma se l’Isee è più alto perché è condizionato, ad esempio, dalla presenza di proprietà immobiliari, è possibile che il trapasso dal vecchio al nuovo porti una riduzione della prestazione.
P) I dirigenti. Colpite in prima fila sono la classe di quadri e dirigenti e le famiglie in cui lavorano entrambi i genitori. La Fondazione Consulenti del lavoro ha pubblicato uno studio che analizza la situazione in relazione ad alcune figure tipo dei nuclei familiari. In estrema sintesi si può affermare che con redditi medio-alti e un Isee superiore a 40 mila euro l’assegno è di soli 50 euro al mese, ridotti a 25 se il figlio è maggiorenne: un sostegno economico inferiore a quello precedente. E in questa situazione si trovano in linea di massima i dirigenti. Se però i redditi sono molto alti l’assegno torna di segno positivo: pochi euro in più nell’arco di un anno rispetto al passato.